L’Assemblea dei condomini ha la facoltà di decidere in ordine alle spese ed alle modalità di riparto, deliberando l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ma le è esclusa la possibilità di imporre al singolo condomino l’obbligo di pulire le scale in un dato momento, o di provvedervi attraverso un proprio pulitore. Nel caso l’Assemblea assuma una simile delibera, questa sarebbe radicalmente nulla, avendo i condomini statuito oltre le proprie competenze, violando i diritti del singolo condomino sui quali la legge non consente ad essa di incidere. (Cass. Civile n. 16485 del 22.11.2002).
La Cassazione ribadisce l’impossibilità per l’assemblea di deliberare la turnazione della pulizia delle scale tra i condòmini, dichiarando una simile delibera affetta da nullità radicale.
Tuttavia, in molti condomini si continua a credere nella legittimità di tali decisioni, costringendo anche i contrari a pulire le scale comuni o a farlo fare a proprie spese da un terzo incaricato. Ricordiamo, inoltre, che una tale delibera non solo risulterebbe contraria ai principi costituzionali (art. 23 Cost.), ma comporterebbe, in caso di incidenti, una assunzione di responsabilità civile da parte dei condòmini stessi e penale a carico dell’amministratore.
Pur volendo pensare all’ipotesi di una decisione assunta all’unanimità dei partecipanti, a mo’ di convenzione, resterebbero comunque delle criticità:
· la decisione non sarebbe comunque valida nei confronti dei conduttori;
· la decisione non sarebbe valida comunque nei confronti dei futuri proprietari;
· la decisione non risulterebbe idonea a sollevare l’amministratore dalla sue responsabilità penali (art. 27 Cost.).
L’auspicio, dunque, a tutela delle responsabilità di tutti, è che i condòmini capiscano questi limiti normativi e si convincano della bontà e della necessità di affidare a terze imprese la pulizia delle scale e di tutte le parti comuni in genere.
A cura del Centro Studi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fonte: www.condominioelocazioni.it
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