La legge di riforma del condominio (n. 220/2012) ha introdotto importanti novità in materia di assemblea ordinaria del supercondominio.
Il nuovo art. 67 delle disp. att. cod. civ., stabilisce che nei casi di supercondominio (nuovo art. 1117-bis cod. civ.), quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare il proprio rappresentante all’assemblea ordinaria, con il voto della maggioranza degli intervenuti per almeno i 2/3 del valore.
Qualora l’assemblea non dovesse provvedervi, la nomina del rappresentante è disposta dal Giudice su ricorso anche di uno solo dei condòmini. Sempre nei casi di inerzia, la nomina del rappresentante da parte dell’Autorità Giudiziaria può arrivare anche su ricorso da parte di un rappresentante di un altro condominio, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine.
Sia la diffida che il ricorso all’A.G. sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell’amministratore o, in mancanza, a tutti i condòmini.
L’assemblea di ogni singolo condominio, nel provvedere alla nomina del proprio rappresentante non può apporre alcun limite al suo potere di rappresentanza.
L’amministratore del supercondominio, dunque, non convocherà più in assemblea tutti i partecipanti, ma si limiterà a trasmettere l’invito ai soli rispettivi rappresentanti: spetterà poi a questi comunicare, tempestivamente, al proprio amministratore sia il contenuto dell’ordine del giorno che le decisioni assunte dall’assemblea. L’amministratore, poi, riferirà alla sua assemblea.
L’assemblea di ogni singolo condominio non viene convocata perché discuta ulteriormente a sua volta di quanto deciso nell’assemblea del supercondominio formata dai rappresentanti, ma semplicemente perché ne prenda atto e perché si compia il processo di notorietà dei contenuti verso i singoli condòmini. Resta ferma, evidentemente, la facoltà di ogni partecipante di poter comunque impugnare le decisioni del supercondominio davanti all’A.G., nei modi e nei termini previsti.
Il Legislatore, stabilendo la soglia dei 60 partecipanti, ha voluto individuare un punto di mediazione tra le esigenze dei condòmini e quelle logistiche e di ordine pubblico. In materia di amministrazione o manutenzione straordinaria, resta l’obbligo di convocare tutti i partecipanti (e non i rappresentanti) a prescindere dal loro numero.
Va rilevato, infine, come il nuovo art. 67 disp. att. cod. civ. sia una norma obbligatoria, inderogabile sia dall’assemblea che dai regolamenti (anche se contrattuali). Pertanto, una eventuale assemblea ordinaria convocata invitando tutti i partecipanti anziché i rappresentanti quando sono più di 60, risulterebbe annullabile a mente dell’art. 1137 cod. civ..
A cura del Centro Studi
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Fonte: www.condominioelocazioni.it
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