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Benvenuti nel blog ufficiale di LM franchising. In questo blog vengono postate notizie di interesse in materia di condominio e percorsi tematici. Sono ammessi commenti da parte di tutti gli utenti della rete. Buona navigazione.

mercoledì 27 luglio 2011

Balcone aggettante: appartiene esclusivamente al titolare dell’immobile cui accede.

I balconi "aggettanti", i quali sporgono dalla facciata dell’edificio, costituiscono solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell’edificio - come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio - non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani; pertanto ad essi non può applicarsi il disposto dell’art. 1125 cod. civ.: i balconi "aggettanti", pertanto, rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono. (Cassazione, sez. II Civile, 5 gennaio 2011, n. 218.)

I balconi, purtroppo, non vengono disciplinati dal codice e molto spesso sono stati oggetto di interpretazioni ed applicazioni estensive del 1125.
La Cassazione cerca di porre un punto fermo al riguardo stabilendo che il balcone aggettante debba essere ritenuta intera proprietà di chi ne ha l’uso, in ragione della sua natura “accidentale” rispetto alla struttura.

Per questa stessa considerazione, occorre non commettere l’errore di ritenere di esclusiva proprietà privata ogni tipologia di balcone. Infatti, quei balconi che per loro struttura costituiscono parte integrante dei prospetti e dell’aspetto architettonico (ad es. ad incasso), restano da considerarsi comuni in quanto partecipanti alle armonie e all’estetica dell’edificio.

Allo stesso modo, anche per i casi di balconi aggettanti, tutti gli elementi decorativi come i frontalini, balaustre, aggiunte sovrapposte, il lato esterno dei parapetti, i soffitti ed ogni altro elemento decorativo, poiché destinati ad accrescere il valore dell’intero immobile, devono ritenersi parti comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c., fino a prova contraria, e pertanto le relative spese sono da porsi a carico di tutti in proporzione ai millesimi di valore di proprietà generale.

martedì 26 luglio 2011

Corsi gratuiti per condòmini.

“Il condòmino deve essere informato.”

LM franchising organizza incontri formativi per condòmini. Un condòmino informato può meglio curare i propri interessi. Un condòmino consapevole rispetta anche i suoi doveri. Un amministratore serio e professionale non teme il condòmino informato. La politica della trasparenza e della serietà adottata da sempre da questa Azienda e dai suoi Affiliati, ci spinge ad offrire un mezzo ulteriore a tutela del condòmino consumatore.

Un corso formativo breve, ma chiaro ed aperto a tutti, offerto gratuitamente.
I corsi sono tenuti periodicamente presso le sedi delle Agenzie affiliate.

Come partecipare.
Per la partecipazione agli incontri è sufficiente presentarsi presso le nostre Agenzie nelle date ed all’ora stabilite, informandosi preventivamente contattando l’affiliato di zona. Ulteriori informazioni al riguardo possono essere chieste direttamente al numero verde 800 127 970.

La sostituzione di una delibera impugnata con una nuova e legittima, determina la cessazione della materia del contendere.

In tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell’art. 2377 c.c. dettato in tema di società di capitali ma, per identità di ratio, applicabile anche in materia di condominio, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere. (Trib. Roma Sez. V, 25/11/2010).

In tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell’art. 2377 c.c. dettato in tema di società di capitali ma, per identità di ratio, applicabile anche in materia di condominio, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall1 assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la “cessazione della materia del contendere” (Cass. civile, 28 giugno 2004, n. 11961).

La giurisprudenza più recente conferma, quindi, come, in materia di condominio, qualora nelle more del giudizio di impugnazione l’assemblea dei condomini deliberi sui medesimi argomenti posti all’ordine del giorno di quella oggetto di impugnazione, ponendo in essere atti sostitutivi di quelli impugnati, l’annullamento non può più avere luogo e interviene la “cessazione della materia del contendere”, e senza che in detta causa possa inserirsi questione circa la legittimità della nuova deliberazione, trattandosi di ampliamento del thema decidendi.


Va quindi esaminato il merito solo ai fini della statuizione sulle spese di lite, secondo il criterio della soccombenza virtuale.

lunedì 25 luglio 2011

Scadenze fiscali in Condominio: arriva il Mod. 770/Semplificato 2011.



Per il condominio è in arrivo la scadenza fiscale più importante dell’anno: la presentazione e l’invio telematico (Fisconline o Entratel) del modello di dichiarazione dei sostituti di imposta, mod. 770/Semplificato 2011. Vista la festività del 31 luglio 2011 e il rinvio “estivo”, la scadenza è fissata per quest’anno al 22 agosto.

domenica 24 luglio 2011

Manovra correttiva 2011: l’abc delle novità per casa e condominio.

La legge n. 111 del 15 luglio 2011 (di conversione del D.L. n. 98/2011), meglio nota come “manovra correttiva 2011”, è stata pubblicato in Gazzetta ufficiale e entra in vigore dal 17 luglio 2011.

Queste le novità di interesse in materia di casa, condominio e locazioni.

Agevolazioni fiscali.
Riduzione della ritenuta d’acconto dal 10% al 4% che le Banche e Poste operano sui bonifici disposti dal condominio e ricevuti dai prestatori d’opera o dai professionisti in occasione di pagamenti relativi a opere o prestazioni le cui spese sono ammesse al beneficio delle agevolazioni fiscali in materia di 36% (ristrutturazioni e manutenzioni edilizie) e 55% (risparmio energetico). Entrata in vigore 06 luglio 2011.

Condominio sostituto d’imposta: versamento delle ritenute.
Locazioni: versamento imposte.
Nuovo ravvedimento “sprint”.
Oltre al ravvedimento breve (entro il mese con sanzione al 3%) e lungo (entro 1 anno e comunque entro i termini di dichiarazione con sanzione al 3,75%), al condominio e al contribuente in ritardo con il versamento delle ritenute d’acconto operate e delle imposte di registro delle locazioni, viene concesso il c.d. ravvedimento “sprint”, che prevede la sanzione dell’0,2% dell’imposta per ogni giorno di ritardo. Il ravvedimento sprint è praticabile fino a 14 gg. di ritardo. Dal 15° al 30° scatta la sanzione del 3% come da ravvedimento breve. Restano gli interessi legali sui giorni di ritardo e l’impossibilità di accedere al ravvedimento in caso di violazione già contestata o accessi già avvenuti.

Nuovo contributo unificato: più caro attivare cause e depositare ricorsi.
A partire dal 07 luglio 2011 si applica il nuovo contributo unificato per le controversie instaurate e i ricorsi notificati anche in materia di condominio (impugnazioni, ricorsi per revoca amministratore, ricorsi per nomina amministratore, altre cause per valore) e di locazione (ricorso per decreto ingiuntivo, sfratti e cause di valore), 
con aumenti medi che vanno dal 10% al 20% circa secondo i casi.

Ottobre 2011: mese della consulenza gratuita in condominio.

Ottobre 2011 mese della prevenzione condominiale!

Vuoi accedere ad un servizio di consulenza condominiale completamente gratuito?

Rivolgiti all’Agenzia LM franchising a Te più vicina e prenota subito la Tua consulenza. Successivamente verrai informato sui giorni dedicati al servizio dalla stessa Agenzia affiliata.

Avrai la possibilità di incontrare un consulente della Casa Madre con cui avere un colloquio di 15 minuti: potrai esporre le Tue problematiche e chiedere di conoscere le soluzioni più adeguate.

Prepara le tue richieste, dal legale al fiscale, dal tecnico al contabile.

LM franchising dedica il mese di ottobre alla“prevenzione condominiale”.

Non perdere l’occasione!

Operazione "Patti chiari in Condominio" di LM franchising

L’operazione “Patti Chiari in Condominio” è promossa dalla Direzione Generale di LM franchising, a tutela dei diritti dei condòmini consumatori.

La trasparenza quale elemento fondante della serenità in condominio.

L’operazione prevede l’obbligo per gli Affiliati aderenti di:

C  Utilizzare conti correnti bancari o postali intestati esclusivamente al condominio;

? Effettuare i pagamenti in favore dei fornitori esclusivamente con mezzi tracciati come assegni, bonifici o bollettini;

? Garantire ad ogni singolo condòmino l’accesso alla documentazione condominiale, contabile e amministrativa, su semplice istanza.

IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO

Il regolamento di condominio rappresenta l’insieme di quelle regole essenziali per la gestione condominiale e per la determinazione ed individuazione dei diritti e degli obblighi di ciascun condòmino.
Esso può essere di due tipi: assembleare (o regolamentare) e contrattuale.
Il regolamento assembleare è quello approvato dall’assemblea dei condòmini, con il voto della maggioranza degli intervenuti in assemblea, rappresentanti almeno la metà del valore millesimale. Questo tipo di regolamento può prevedere tutta una serie di norme definite, appunto, regolamentari, che si limitano a disciplinare l’uso delle parti comuni, la ripartizione delle spese, la regolamentazione dell’assemblea (delega, orari ..), l’individuazione dell’esercizio finanziario ecc..
Esso può essere modificato con il medesimo quorum deliberativo della sua formazione.
Il regolamento contrattuale, invece, solitamente viene redatto dal costruttore originario e richiamato o allegato nei singoli atti di compravendita. Questo tipo di regolamento può prevedere tutto quello che prevede il regolamento assembleare, con, in più, la possibilità di prevedere anche situazioni di limitazione o compressione dei diritti radicali delle singole unità immobiliari esclusive. Ad esempio, può prevedere il divieto di destinare le unità immobiliari ad un particolare uso (gabinetti medici, discoteche, pub ..) o di detenere animali in casa. Oppure, può prevedere criteri di ripartizione in deroga alle disposizioni del codice civile come, ad esempio, di ripartire una determinata spesa (es., compenso dell’amministratore) in parti uguali, anziché per millesimi come norma vuole. A differenza del primo, questo tipo di regolamento è modificabile sì a maggioranza, ma limitatamente a quelle parti di natura regolamentare che non incidono sui diritti dei singoli. Mentre, per la modifica di quei divieti sopra indicati o delle ripartizioni in deroga, è necessario che si raggiunga l’unanimità dei partecipanti al condominio, nessuno escluso.

LE DELIBERE DELL'ASSEMBLEA

Le delibere dell’assemblea sono vincolanti anche per la minoranza, purché assunte validamente.
Le delibere sono annullabili entro 30 gg. dalla data della riunione per presenti dissenzienti ed entro 30 gg. dal ricevimento del verbale per gli assenti.
Le delibere possono essere annullabili nulle. L’azione per nullità è imprescrittibile.
Sono annullabili quelle adottate con vizi lievi e poco gravi. Sono nulle quelle adottate con grave pregiudizio alle proprietà private o in violazione delle norme inderogabili del codice.
A titolo esemplificativo, sono annullabili quando l’avviso è pervenuto oltre i 5 gg. prima della seduta, quando si delibera un argomento non previsto all’O.d.G., quando il verbale non riporta chiaramente l’espressione di voto a favore, contraria o in astensione per ogni singolo partecipante, quando non è stato possibile visionare i giustificativi di spesa di un bilancio consuntivo, quando un condòmino è portatore di deleghe in numero superiore a quello consentito dal regolamento, ecc..
Sempre a titolo esemplificativo, sono nulle le delibere che hanno approvato un criterio di ripartizione diverso da quello previsto dal regolamento o dal codice (ad es. in parti uguali piuttosto che per millesimi) in quanto è richiesta la convenzione, le delibere che comprimono i diritti radicali della proprietà privata esclusiva (es., il divieto di detenzione di animali domestici in casa) ed in generale tutte le delibere il cui oggetto esorbita dalle attribuzioni riconosciute all’assemblea, come la violazione delle norme di sicurezza, l’alterazione dell’aspetto architettonico, l’esonero dalle spese di alcuni partecipanti, l’imposizione di sanzioni pecuniarie, ecc..

LA FISCALITA' CONDOMINIALE

A far data dal 1998, il Condominio ha assunto la qualità di “Sostituto d’Imposta” in forza dell’articolo 23 del  DPR 600/73 e, in quanto tale, è tenuto a importanti adempimenti fiscali:
· Effettuare le ritenute di acconto ai fini Irpef sui compensi corrisposti ai lavoratori autonomi in ragione di rapporti professionali (es. lo stesso amministratore, avvocati, professionisti tecnici, ecc..);
· Effettuare le ritenute di acconto ai fini Irpef sui compensi o valori corrisposti ai lavoratori dipendenti (es. portiere, giardiniere ecc..);
· Effettuare le ritenute d’acconto ai fini Irpef o Ires sui compensi corrisposti in ragione di un contratto d’appalto di opere o di servizi ad imprese ed autonomi;
· Versare all’Erario le ritenute operate;
· Rilasciare le relative certificazioni;
· Presentare la dichiarazione dei Sostituti, Mod. 770 Semplificato.
Inoltre, il condominio, poiché titolare di una propria identità fiscale, deve essere munito di proprio codice fiscale, attribuito dall’Agenzia delle Entrate.
In più, è necessario che l’Amministratore chieda all’Agenzia delle Entrate l’abilitazione a FISCOnline per il condominio e che faccia richiesta di attribuzione di apposito PINCODE. Questo consente di adempiereall’obbligo dell’invio telematico delle comunicazioni e dei versamenti (F24 e Mod. 770/S). Per questo, è necessario che il condominio sia munito di proprio conto corrente (bancario o postale).
L’amministratore di condominio che risulta in carica al 31 dicembre deve comunicare all’Anagrafe Tributaria l’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e i dati identificativi dei relativi fornitori, compilando il quadro AC del Modello UNICO.
Ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, il condominio non assume la qualifica di soggetto passivo d'imposta e non è tenuto a presentare altra dichiarazione se non quella in qualità di sostituto d'imposta (eventuale). Conseguentemente, gli immobili che costituiscono oggetto di proprietà comune e che sono imputabili ai partecipanti in proporzione ai millesimi di proprietà devono essere dichiarati dal singolo condomino, ma soltanto nel caso in cui la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare sia superiore a € 25,82.
Sugli immobili condominiali come i locali portineria, l’alloggio del portiere, l’autorimessa comune, i locali per l’assemblea, i locali destinati alla lavanderia, il locale per la caldaia e tutti i locali destinati ad ogni altro servizio comune, grava l’ICI.

IL BILANCIO DEL CONDOMINIO

Per bilancio di condominio deve intendersi l’insieme di una serie di documenti:
· il bilancio preventivo ordinario di gestione: consiste nella pianificazione e nella previsione delle spese ordinarie occorrenti al nuovo anno finanziario. Si tratta di previsioni e non di spese certe e documentate;
· il progetto e il piano di ripartizione: consistono nella rappresentazione grafica delle singole quote di spesa che maturano in capo ad ogni condòmino ed in ragione dei singoli capitoli di spese e dei relativi valori millesimali dei partecipanti, sia per il preventivo che per il consuntivo;
· il piano di versamento rateale: consiste nella rateizzazione delle quote annuali di previsione in quote mensili, bimestrali, trimestrali ecc.. Questo documento si rivela di fondamentale importanza per l’individuazione del momento in cui scatta la condizione di morosità.
· il conto economico: è l’esposizione delle entrate a seguito dei versamenti dei condòmini e delle uscite sostenute dall’amministratore per consentire l’erogazione dei servizi e delle forniture. Si tratta di dati certi e sostenuti da giustificativi di spesa;
· il bilancio consuntivo: rappresenta la ripartizione delle spese, la considerazione delle rate versate e la determinazione dei saldi dare/avere in capo ad ogni partecipante al termine dell’esercizio finanziario del condominio;
· lo stato patrimoniale: rappresenta le attività dell’ente di gestione e le sue passività, come i crediti vs/condòmini, i debiti vs/fornitori, il disavanzo o le passività;
· la situazione contabile: espone le giacenze del condominio su conti correnti, cassa e fondi speciali o di riserva.
La revisione di bilancio.
Per procedere alla revisione di un bilancio condominiale, oltre all’analisi di tutti i documenti sopra indicati, è necessario esaminare anche il regolamento di condominio e le relative tabelle millesimali. Questo consente unaverifica da un punto di vista sì contabile, ma anche con riferimento all’aspetto di conformità alle norme di diritto che lo hanno determinato: criteri di ripartizione e quote millesimali di competenze.
Per giungere ad una analisi di congruità dello stesso bilancio invece, è necessario esaminare anche le fatture, i giustificativi di spesa, i modd. F24 di versamento delle ritenute, le certificazioni sulle ritenute e dei compensi, il mod. 770/semplificato e la tracciabilità dei pagamenti.

IL SINGOLO CONDOMINO

Lo status giuridico di “condòmino” lo si acquisisce in corrispondenza con l’esercizio di un diritto reale (di proprietà immobiliare), se pur con alcune sfumature, limitazioni e particolari meccanismi.
Assumono la qualità di “condòmino” il pieno proprietario, il nudo proprietario, l’usufruttuario, l’usuario, il comunista ordinario, il coniuge comproprietario, gli eredi pro indiviso, il tutore del minorenne proprietario, il tutore dell’interdetto e/o inabilitato, il curatore speciale del fallito, i genitori che esercitano l’usufrutto legale sui minori, l’amministratore di sostegno ove appositamente incaricato, il rappresentante legale delle persone giuridiche, il conduttore (limitatamente ad alcune situazioni).
Non assumono la qualità di condòmino il comodatario ed il superficiario. Il costruttore originario che si è riservato l’uso esclusivo del lastrico solare senza detenere altre unità immobiliari nel medesimo edificio, non riveste la qualità di condòmino.
Ogni tipologia di condòmino esercita le proprie attribuzioni in maniere più o meno diverse e spesso limitatamente solo ad alcuni argomenti.
Rientrano tra i diritti dei condòmini quello di partecipare all’assemblea, il diritto di voto e discussione, di delega, di dissenso rispetto alle liti giudiziarie, provvedere alle spese urgenti, impugnare le deliberazioni dell’assemblea ed il regolamento, impugnare i provvedimenti dell’amministratore, chiedere la revisione delle tabelle millesimali, richiedere l’assemblea congiuntamente ad altro collega, ricevere l’informativa sulla privacy dall’amministratore, accedere alla documentazione del condominio ed estrarre copie, convocare in proprio luogo il conduttore.
Tra i maggiori doveri, invece, ricordiamo quello di partecipare alle spese, la solidarietà nei pagamenti anche con il venditore/acquirente, quello di soccombere alle decisioni della maggioranza, rispettare il regolamento ed i provvedimenti presi dall’amministratore.

L'AMMINISTRATORE

Quando i condòmini sono più di quattro, la nomina dell’amministratore è obbligatoria. Se non provvede l’assemblea, la nomina viene fatta dall’A.G. anche su ricorso di un solo condòmino.
L’amministratore dura in carica un anno. E’ revocabile in ogni tempo, anche senza giusta causa, ma se l’assemblea non provvede alla nomina del nuovo, il vecchio amministratore, anche se revocato o dimissionario, resta comunque in carica per proroga d’ufficio, fino a quando non viene sostituito. Anche in proroga ad interim l’amministratore conserva pienamente tutte le sue attribuzioni.
Può essere revocato, per giusta causa e con ricorso all’autorità giudiziaria (in volontaria giurisdizione) quando sia stato convenuto in giudizio per un’azione concernente le parti comuni dell’edificio mediante una citazione o un provvedimento che abbia un contenuto che esorbita dalle sue attribuzioni ed egli non ne abbia informato immediatamente l’assemblea.
Può essere revocato anche quando per due anni non abbia presentato il rendiconto della sua gestione o quando sussistono fondati sospetti di gravi irregolarità nell’esecuzione dell’incarico. Sono ritenuti fondati sospetti di irregolarità il comportamento assunto dall’amministratore che si rifiuta di convocare l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore o quando fa affluire le somme versate dai condòmini sul proprio conto corrente in maniera da non permettere una chiara ed agevole analisi della situazione dei conti.
Ai sensi dell’art. 1136 c.c. le deliberazioni relative alla sua revoca ed alla sua nomina devono essere prese con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea ed almeno la metà del valore millesimale, sia in prima che in seconda convocazione.
L’amministratore deve:
· eseguire le deliberazioni dell’assemblea;
· curare l’osservanza del regolamento;
· disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia garantito il miglior godimento a tutti;
· riscuotere i contributi dai condòmini;
· erogare le spese occorrenti in materia di ordinaria amministrazione;
· compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio;
· curare la predisposizione del rendiconto della sua gestione alla fine di ciascun anno;
· rappresentare legalmente il condominio;
· adempiere agli obblighi fiscali;
· convocare l’assemblea dei condòmini;
· curare il rispetto delle norme tecniche degli impianti.

L'ASSEMBLEA DEI CONDOMINI

L’assemblea dei condòmini è l’organo sovrano del Condominio, ma limitatamente alle proprie attribuzioni ed ha competenza a deliberare sui seguenti argomenti:

· divisone di parti comuni e lo scioglimento del condominio – art. 1119 c.c. e 61 disp. att. c.c.;

· ogni tipo di innovazione – artt. 1120 e 1121 c.c. - ;

· la ricostruzione dell’edificio in caso di lieve perimento – art. 1128 c.c. - ;

· i maggiori poteri da conferire all’amministratore circa la sua rappresentanza del condominio – art. 1131 c.c.;

· la promozione – o resistenza – delle liti giudiziarie per le argomentazione che le competono e che esulano dalle attribuzioni  e poteri dell’amministratore – art. 1131 c.c.;

· i provvedimenti presi dall’amministratore, su ricorso da parte dei condòmini – art. 1133 c.c.;

· la nomina, revoca e conferma dell’amministratore e sull’eventuale sua retribuzione – artt. 1129 e 1135 c.c.;

· il bilancio di previsione annuale delle spese e relativo progetto di riparto;

· il bilancio consuntivo di fine anno delle spese sostenute e sull’impiego del residuo attivo di gestione;

· le opere di manutenzione straordinaria dell’edificio;

· il regolamento di condominio (c.d. di tipo assembleare).

IL CONDOMINIO

Il Condominio rappresenta una particolarissima forma di proprietà che si manifesta alla ricorrenza di due elementi.

L’elemento soggettivo è dato dalla presenza di almeno due distinti proprietari di esclusive unità immobiliari, collocate nel medesimo edificio.

L’elemento oggettivo è dato dalla presenza di parti comuni (fondazioni, scale, tetti …) la cui presenza è strettamente funzionale all’uso delle parti esclusive e sulle quali si genera una forma di comunione forzosa a cui partecipano i singoli proprietari.

Il Condominio è da considerarsi un ente di gestione, sprovvisto di personalità giuridica, ma munito di propria identità e titolarità fiscale.

L’ente “condominio” opera in rappresentanza e nell’interesse comune dei partecipanti, limitatamente all’amministrazione e al buon uso della cosa comune, senza interferire nei diritti autonomi di ciascun condòmino.

Si tratta di una situazione di diritto che si realizza attraverso il manifestarsi di precise condizioni, senza alcuna necessità di atti di tipo costituivo.

Il condominio non è un edificio in quanto tale , ma è la conseguenza di uno status quo che si determina ex lege  a seguito del porre in essere di altri ed autonomi atti o negozi giuridici, come la compravendita. la donazione o la successione.

Pertanto, un edificio può o meno ricadere in una situazione  di “condominialità” e questa condizione può anche variare.


RIFORMA DEL CONDOMINIO

Riforma del Condominio: il Senato approva il DDL as71.

Il 26 gennaio 2011, l’Aula del Senato ha approvato il DDL S71  di riforma del Condominio.

Le maggiori novità previste da quella che nei prossimi giorni potrebbe essere già Legge a seguito degli emendamenti sono: l’istituzione del Registro degli Amministratori di Condominio da tenersi presso le C.C.I.A.A. con relativo obbligo di iscrizione, abbassamento dei quorum costitutivi dell’assemblea, carica biennale dell’amministratore, la tenuta dell’anagrafe condominiale, limitazioni alla facoltà di delega in assemblea, nuova gestione delle morosità, revisione del credito dei terzi e del principio di solidarietà, revisione delle tabelle millesimali all’unanimità.

Rivisto l’aspetto sanzionatorio: le vecchie 100 lire sono state portate fino a 100 euro e fino a 1.000 per i casi di recidiva.

La riforma, tanto attesa e necessaria, ripropone, con ancor maggior vigore, la necessità di una amministrazione condominiale sempre più professionale.

Il testo approvato al Senato è stato trasmesso alla Camera con atto n. C.4041 e dal 24 febbraio è in sede referente alla II^ Commissione Giustizia.