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Benvenuti nel blog ufficiale di LM franchising. In questo blog vengono postate notizie di interesse in materia di condominio e percorsi tematici. Sono ammessi commenti da parte di tutti gli utenti della rete. Buona navigazione.

mercoledì 31 agosto 2011

FRANCHISING DAY. SCEGLI LA PROFESSIONE DEL FUTURO. ENTRA IN UN GRANDE GRUPPO.

Il franchising day è dedicato all'esposizione del progetto di affiliazione di LM franchising per l'apertura di Agenzie di Amministrazioni Condominiali.

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SABATO 3 DICEMBRE 2011, ore 10,00
NOCI (BA)
Sede Direzione Generale


Conferma la tua partecipazione al link http://www.condominioelocazioni.it/index_file/eventi.htm 

mercoledì 17 agosto 2011

Capacità giuridica e personalità giuridica: analisi e riflessioni in materia di condominio.


La questione del conferimento della “personalità giuridica” al condominio è fortemente dibattuta negli ultimi anni, anche in sede di Commissione Giustizia di Camera e Senato, prima in occasione del DL AS71, già approvato in Senato, ora per il PDL C4041 in esame alla Camera.

Prima di tentare una analisi sostenibile dell’argomento, è necessario formulare alcune precisazioni sul significato di alcuni principi di diritto.

La capacità giuridica
In diritto, per capacità giuridica si intende l’idoneità o comunque l’attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti e doveri o, più in generale, di situazioni giuridiche soggettive. Un minore ha capacità giuridica e, ad esempio, può legittimamente ereditare una proprietà immobiliare.

La capacità di agire
Per capacità di agire, invece, si intende l’idoneità del soggetto ad esercitare i propri diritti e ad assumere gli obblighi di cui è titolare. Il minore erede se pur giuridicamente capace, non può personalmente vendere o comunque disporre dell’immobile ricevuto in eredità poiché privo della capacità di agire in quanto non ancora maggiorenne.

La personalità giuridica
Per personalità giuridica deve intendersi il diritto all’esercizio della capacità giuridica.
L’interpretazione più attuale della “personalità giuridica” tende però a far conseguire all’ente una sua autonomia patrimoniale perfetta, in modo da consentire allo stesso ente/associazione di rispondere delle proprie obbligazioni con un proprio ed autonomo patrimonio distino da quello dei suoi partecipanti.

Persona giuridica
La persona giuridica è il soggetto a cui la legge riconosce la capacità giuridica. Il minore è una persona giuridica.

E il condominio?
In condominio la questione della “personalità giuridica” è più complessa e certamente “atipica”. Alla luce delle preliminari considerazioni di cui sopra, possiamo tentare una analisi approfondita della questione attraverso un percorso “realistico” di diversi casi particolari.

Pensiamo all’ipotesi della tutela dell’aspetto architettonico prevista dall’istituto del condominio (art. 1120, 1227 cod. civ.). Se il condòmino Rossi altera i prospetti dell’edificio attraverso la chiusura a veranda del suo balcone, l’amministratore, nell’ambito della propria autonomia legata alla rappresentanza legale del condominio e agli atti conservativi (artt. 1130 e 1131 cod. civ.) che deve porre in essere a tutela degli interessi del condominio, ha il potere e dovere di intimare a Rossi il ripristino dello stato dei luoghi, fino a ricorrere all’autorità giudiziaria, senza alcuna preventiva autorizzazione assembleare al riguardo e senza la possibilità che il singolo condòmino possa dissentire rispetto alla lite promossa (art. 1132 cod. civ.). E’ quindi evidente che l’ordinamento conferisce al condominio, di fatto e senza ombra di dubbio, la capacità giuridica che, nel caso sopra indicato, ha riguardato la tutela di un proprio interesse, indipendente dalla volontà dei singoli partecipanti.

Guardiamo, ora, all’ipotesi del condòmino Rossi che questa volta vede danneggiare la sua unità immobiliare a causa di infiltrazioni provenienti dal lastrico solare comune. Rossi, in assenza di provvedimenti dell’assemblea e/o in assenza di un amministratore, promuove un’azione legale contro il condominio (e non certamente contro i singoli partecipanti) chiedendo, quindi, al Giudice adito che il condominio, se pur quale ente sprovvisto di personalità giuridica, adempia ai suoi obblighi di manutenzione del lastrico solare, quale causa delle lamentate infiltrazioni. In assenza di un amministratore regolarmente in carica, il condòmino Rossi, ai sensi dell’art. 65 delle disp. att. cod. civ. può chiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 80 del cod. proc. civ. Quindi, in questo caso pratico e reale, Rossi non cita in litisconsorzio i suoi colleghi, ma il condominio quale ente autonomo chiamato a rispondere di una propria precisa obbligazione.

Questi due soli esempi (se ne potrebbero fare molti altri) risultano sufficienti a farci comprendere come il condominio sia munito di capacità giuridica, perché titolare di diritti e di obbligazioni, e di capacità di agire poiché in grado di citare in giudizio e di essere citato in giudizio. Ma non solo.

Il condominio (e non i singoli partecipanti) può certamente cedere in locazione a terzi l’utilizzo dell’alloggio del portiere rimasto vuoto a seguito della dismissione del servizio. In questi casi il contratto verrà stipulato dall’amministratore, quale rappresentante legale, dietro una delibera a maggioranza, non necessitando al riguardo alcuna convenzione poiché trattasi di diritti relativi e non reali. Se il conduttore non rispetta le obbligazioni assunte in contratto o semplicemente non paga i canoni di locazione, è il condominio a compiere gli atti più opportuni al recupero del credito e non i singoli. Quindi, ancora una volta, l’autonomia dell’ente condominio nell’esercitare i propri diritti è dimostrata e se per personalità giuridica deve intendersi il diritto ad esercitare i propri diritti derivanti dalla propria capacità giuridica, potremmo tranquillamente sostenere che il condominio è certamente munito di personalità giuridica. Ma non è proprio così.

Infatti, sarebbe più opportuno discorrere di personalità giuridica imperfetta o atipica. L’esempio precedente ci aiuterà a sostenere questa tesi.
Sempre pensando all’alloggio del portiere rimasto vuoto, poniamoci un’altra domanda: può il condominio vendere l’alloggio? Certamente si, ma diversamente dalla locazione, per poter alienare l’alloggio è necessario che tutti i partecipanti al condominio, nessuno escluso (e non più una mera delibera a maggioranza) firmino davanti ad un notaio un contratto di compravendita, non potendo l’amministratore, in questo caso, disporre alcunché. Dov’è finita allora la personalità giuridica del condominio? Il punto della questione è sostanzialmente questo. In caso di alienazione di un bene comune, poiché quest’ultimo appartiene in quota ai singoli partecipanti (art. 1117 cod. civ.), emerge in tutta evidenza come la personalità giuridica del condominio non esiste proprio perché l’ente risulta sprovvisto di una propria capacità squisitamente patrimoniale. Infatti, le imposte ai fini del reddito che matura sulle rendite immobiliari delle parti comuni, sono pagate dai singoli partecipanti pro quota e non dal condominio quale ente, così come sempre i singoli denunceranno nella loro personali dichiarazione dei redditi i proventi derivanti dalle locazioni di parti comuni.

Ma guardiamo ora al caso del fornitore creditore. L’impresa ALFA COSTRUZIONI vanta un credito verso il condominio a seguito di lavori eseguiti sulle facciate comuni e non totalmente pagati. Il creditore ricorre all’A.G. per decreto ingiuntivo contro il condominio e non contro i singoli. Se il condominio dispone della proprietà dell’alloggio del portiere, il creditore può aggredire il bene condominiale? Certamente si. E se l’alloggio è concesso in locazione a terzi, il creditore del condominio può chiedere il pignoramento presso terzi relativamente ai canoni di locazione? Certamente si? Quindi, la personalità giuridica del condominio sembra essere tornata.

In conclusione, dunque, possiamo sostenere che, nell’ambito di alcuni precisi confini, il condominio dispone certamente di propria capacità giuridica e capacità di agire, ma di fatto resta privo di una definitiva personalità giuridica perfetta per mancanza di garanzia di un proprio ed autonomo patrimonio.

Il progetto di riforma del condominio (PDL AC4041) affronta l’argomento limitatamente ad una nuova regolamentazione e disciplina dell’obbligo solidale dei partecipanti verso i terzi, ma omette una piena trattazione della questione “personalità giuridica” e questo è evidentemente legato al fatto che non tutti i condomini potrebbero garantire la disponibilità di un patrimonio proprio.

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martedì 9 agosto 2011

Il notiziario del condominio, da novembre 2010 ad agosto 2011


Un bollettino informativo mensile in materia di condominio, in favore degli utenti.

La ripartizione delle spese condominiali.
Come si costituisce il condominio?
Il Condominio è Sostituto d’imposta.

Il compenso dell’amministratore.
Il Regolamento di condominio.
La pianificazione delle spese in condominio.

I lavori straordinari in condominio.
Le pulizie in condominio.
Il dissenso rispetto alla lite in condominio.

La riforma del condominio.

Aspettando la riforma.
La revoca dell’amministratore.
Il diritto di sopraelevazione.

Il D.L. Milleproroghe è legge.
Le novità per condominio e locazioni.

I lavori ordinari e straordinari.
L’appalto delle opere straordinarie.

Il condominio e i suoi “confini”.
Il supercondominio.

La solidarietà nelle spese.
L’ultimo orientamento.
L’obbligo solidale tra venditore e acquirente.

La Manovra correttiva 2011 e i riflessi su casa, condominio e locazioni.
Riduzione delle ritenute da parte di Banche e Poste.
Nuovo ravvedimento operoso “sprint”.
Nuovo contributo unificato per cause e ricorsi.

sabato 6 agosto 2011

Decoro e aspetto architettonico in condominio: l’orientamento più recente della giurisprudenza.

In tema di condominio negli edifici ciascun partecipante può agire in giudizio per la tutela del decoro architettonico della proprietà comune. (Cass. Sez. II, n. 14474 del 30.06.2011)

Per decoro architettonico deve intendersi l'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante dell'edificio imprimendo allo stesso una sua armoniosa fisionomia. Lo stesso, ai sensi dell'articolo 1120, secondo comma, c.c. deve essere valutato con riferimento al fabbricato condominiale nella sua totalità (potendo anche interessare singoli punti del fabbricato purché l'immutazione di essi sia suscettibile di riflettersi sull'intero stabile) e non rispetto all'impatto con l'ambiente circostante. Infine, l'alterazione del decoro deve essere apprezzabile, trattandosi di trovare una situazione di equilibrio tra gli interessi contrapposti della comunità
dei condomini e del singolo condomino che ha agito sulla sua proprietà esclusiva: in particolare, l'apprezzabilità dell'alterazione del decoro deve tradursi in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell'intero fabbricato che delle singole porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo è necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l'innovazione viene posta in essere. (Tribunale di Bologna, n. 1064 del 06.04.2011)

Accertare se, in concreto, un'innovazione determini o meno alterazione del decoro architettonico della facciata di un edificio condominiale (nel caso di specie, a seguito dell'installazione di canna fumaria per lo smaltimento dei fumi prodotti dal forno di una pizzeria) si risolve in un apprezzamento discrezionale, istituzionalmente demandato al giudice di merito e, come tale, se correttamente e congruamente motivato, incensurabile in sede di legittimità. L'appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale integra una modifica della cosa che ciascun condomino può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l
'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio, e non ne alteri il decoro architettonico: fenomeno - quest'ultimo - che si verifica non solo quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile, e ciò a prescindere dal particolare pregio estetico dell'edificio, derivando necessariamente anche un pregiudizio economico dalla menomazione del decoro architettonico del fabbricato, che ne costituisce una qualità essenziale. (Cass. Sez. II n. 10350 del 11.05.2011)

Aspetti procedurali
La Cassazione ribadisce il diritto del singolo condòmino di procedere davanti all’A.G. per la tutela del decoro architettonico, a prescindere delle iniziative prese dall’amministratore nell’ambito delle sue attribuzioni riguardanti il compimento degli atti conservativi inerenti gli interessi delle parti comuni del condominio. Dunque, se a procedere a tutela della difesa del decoro architettonico non è l’amministratore, può attivarsi autonomamente ognuno dei singoli condòmini.

Definizione
Si sottolinea ancora una volta come per decoro architettonico deve intendersi l'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante dell'edificio imprimendo allo stesso una sua armoniosa fisionomia e che lo stesso deve essere valutato di caso in caso sia sulla totalità dell’edificio che su singole parti di esso e che la sua alterazione deve necessariamente risultare “apprezzabile” e traducibile in un pregiudizio per l’estetica dell’edificio e, quindi, del suo valore. Ora, è evidente che si tratta, in sostanza, di un bene immateriale riguardante il valore economico dell’intero edificio e, di riflesso, delle singole relative unità immobiliari. Per queste ragioni, condivisibili, la tutela decoro architettonico, che si manifesta materialmente nel divieto di fare determinate innovazioni da parte del condominio o dei singoli, postula necessariamente la preesistenza di tale armoniosa fisionomia. Quindi, la domanda è se è possibile invocare l’alterazione del decoro se il decoro originariamente non esiste. In un edificio privo di una precisa armonia architettonica, dove verande abusive, pareti con colori differenti, luci e finestre eterogenee la fanno da padrone, si potrebbe mai invocare l’alterazione di un “equilibrio” che non c’è? La risposta non può essere che negativa.

L’apprezzamento dell’alterazione.
Ancora una volta, la Cassazione conferma che l’apprezzamento dell’alterazione del decoro architettonico è demandato all’insindacabile giudizio del giudice di merito che, se adeguatamente supportato e motivato, non è censurabile in sede di legittimità. In sostanza, non si può ricorrere in Cassazione contro la sentenza del Giudice solo perché ha accertato l’alterazione, ma occorre dimostrare l’assenza di motivazioni, senza sindacare nel merito dell’esito del giudizio.