Il presupposto per l'imposta non è l'accatastamento in quanto tale, ma la mera esistenza dell'immobile.
Nei casi di errato o mancato accatastamento, il contribuente deve determinare l'imposta sulla scorta della rendita proposta tramite doc-fa.
Non sono soggetti all'imposta i vani squisitamente tecnici come le scale, i lastrici, le intercapedini ecc..
L'imposta va determinata aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicandola per il coefficiente relativo alla categoria catastale:
- 160 in caso di abitazioni (A/1-5), magazzini e depositi
(C/2) e box (C/6)
- 55 in caso di negozi (C/1)
- 80 in caso di uffici (A/10)
- 140 in caso di laboratori artigianali (C/3)
Il risultato costituisce la base imponibile su cui calcolare
l'imposta allo 0,76%.
Entro il 30 settembre 2012, l'amministratore deve denunciare al comune di competenza l'esistenza dei beni soggetti all'imposta o eventuali modifiche nel frattempo intervenute.
Al 17 dicembre 2012, è necessario procedere al versamento della seconda rata a saldo, calcolandola sulla scorta delle aliquote definitive, procedendo in autonomia ad un eventuale conguaglio. La rateizzazione dell'IMU in tre rate è consentita solo con riferimento alla prima casa di residenza.
Il versamento può avvenire direttamente a cura dell'amministratore, in uniche soluzioni, per conto dei proprietari quali veri soggetti passivi dell'imposta.