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Benvenuti nel blog ufficiale di LM franchising. In questo blog vengono postate notizie di interesse in materia di condominio e percorsi tematici. Sono ammessi commenti da parte di tutti gli utenti della rete. Buona navigazione.

sabato 24 dicembre 2011

Decreto Milleproroghe del Governo Monti: abc per casa e condominio.

Il Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2011, ha varato il Decreto Milleproroghe.

Queste le novità per casa e condominio

Sfratti.
Proroga degli sfratti al 31.12.2012 per gli inquilini appartenenti alle famiglie disagiate residenti nei comuni ad alta densità abitativa, con reddito inferiore ai 27mila euro e con componenti del nucleo familiare con età superiore ai 65 anni, malati terminali o portatori di handicap.


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lunedì 5 dicembre 2011

Manovra Monti: abc per casa e condominio.


La manovra di Natale del Governo Monti è in continua evoluzione.

Molte le novità che interessano il sistema casa e condominio.

Vediamo le novità e le modifiche apportate al D.L. fino alla conversione in Legge.

Antievasione: pagamenti in contanti solo fino a 1.000 euro.
Le norme antievasione si fanno più stringenti. Le operazioni per contanti non potranno superare l’importo di 1.000 euro. Questa norma vale anche per il condominio e da qui la inevitabile conseguenza dell’obbligo di fatto di munirsi di c/c postale o bancario intestato al condominio, pena l’impossibilità di procedere a pagamenti solitamente onerosi sia in termini di fornitori che di riscossione quote condominiali. All’amministratore il dovere di adeguarsi tempestivamente.

Conti correnti e imposta di bollo.
Sale a 100 euro l’imposta di bollo per i conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche, tra cui il condominio.

IMU: la nuova ICI, anche su prima casa.
Torna la vecchia ICI, cambiando denominazione in IMU (Imposta municipale).
L’imposta grava sulla prima casa nella misura del 4 per mille. Per gli altri immobili l’aliquota sale al 7,6 per mille. Detrazione fino a 200 euro per i  possessori della sola prima casa, più 50 euro per ogni figlio residente con meno di 26 anni, per una detrazione massima complessiva di € 600,00.
Ricordiamo come anche i beni condominiali siano soggetti alla nuova IMU: sale riunioni, locali caldaia, garage collettivi, alloggio del portiere ecc..
La nuova imposta per la casa è determinata su una nuova base imponibile: rendita catastale + 5% + rivalutazione da 55 a 160 punti.
L’aggiornamento della rendita del 60%, riguarda le unità immobiliari in categoria da A/1 ad A/9, C/2, C76 e C/7. Aumenta del 40% quella relativa alle uu.ii. C/3, C/4, C/5 e da B/1 a B/8.
Arriva ad 80 punti il moltiplicatore per gli immobili in categoria D/5 (banche e assicurazioni), a 65 punti quello per gli altri di categoria D.
La base imponibile sulle uu.ii. C/1 (negozi) è data dalla rendita  catastale + 5% x 55.
I termini di versamento restano invariati: in due rate, la prima al 16 giungo e la seconda a saldo al 16 dicembre.

IVA: aumento di 2 punti delle aliquote IVA dal 1° ottobre 2012.
L’aliquota del 21% passa al 23% e quella del 10% passa all’12%. Ricordiamo che in materia di condominio, tutti i servizi legati alle manutenzioni ordinarie e straordinarie sono soggetti all’aliquota del 10% (che passa al 12%). Gli stessi servizi, se riguardano condomini a minore destinazione residenziale (es. centri commerciali e direzionali), sono soggetti all’IVA del 21% (che passa al  23%). Un aumento generalizzato degli oneri condominiali, dunque, dal compenso dell’amministratore alle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle parti e impianti comuni. Va precisato che questi aumenti dovranno comunque ricevere ulteriori conferme in base agli andamenti dei risparmi previsti dalle manovre estive.

Liberalizzazioni: libertà di orario dei negozi e nuove aperture senza vincoli.
Scatta la liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi e diventa principio generale dell’ordinamento la libertà di aprire nuovi esercizi commerciali sul territorio, senza vincoli. Questa nuova norma, che in prima battuta potrebbe risultare lontana dalla vita condominiale, in realtà sarà foriera di nuovi contenziosi. Infatti, non sono rari i casi in cui alcuni regolamenti di condominio (contrattuali) vietano di destinare ad alcune categorie di attività le unità immobiliari di proprietà esclusiva. Si tratterà di capire quale valore verrà riconosciuto a tali regolamenti in considerazione di un nuovo principio di ordinamento che, in generale, non può essere sovvertito nei contratti.

Rendite catastali: nuovi moltiplicatori.
Alle attuali rendite catastali, aumentate del 5%, andranno applicati alcuni moltiplicatori che variano in base alla categoria catastale di appartenenza.  Questi nuovi moltiplicatori possono far lievitare le nuove rendite anche del 60%. Conseguenza, aumento della base imponibile del reddito fondiario e delle imposte come la nuova IMU.

Risparmio energetico e beneficio fiscale: dal 55% al 36% dal 2013.
In materia di risparmio energetico, la manovra proroga le attuali detrazioni previste fino al 31.12.2012. Dal 1° gennaio 2013, gli interventi destinati al risparmio energetico saranno ammessi alle detrazioni fiscali nella misura del 36%.

Ristrutturazioni edilizie e beneficio fiscale del 36%.
Il beneficio della detrazione del 36% in occasione di interventi edilizi diventa strutturale e non più a scadenza. Tuttavia, subisce delle rimodulazioni in termini di nuove opere e condizioni. Dal 2013 l’accesso al beneficio sarà legato all’indicatore Isee. L’elenco delle opere ammissibili varia e si amplia. In materia di condominio, dal 01/01/2012 saranno ammissibili gli interventi su tutte le parti comuni elencate dall’art. 1117 c.c.(inizialmente il provvedimento riguardava solo le parti comuni di cui all’art. 1117 c.c., n. 1).L’ammortamento della detrazione resta fissata su 10 anni per 10 rate di pari importo, senza alcuna eccezione.
Le spese per attività di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, quando riguardano le unità immobiliari esclusive, saranno ammissibili con riferimento a qualsiasi categoria catastale, anche rurale. Ammessi al 36% anche gli interventi su edifici non residenziali in occasione di danni da calamità naturali.

TARSU: dal 2013 nuova veste per l’imposta sui rifiuti. Si chiamerà RES.
Prevista  l’introduzione di una nuova tassa in sostituzione della TARSU: la RES.
Si tratta di un tributo comunale su rifiuti e servizi ed entrerà in vigore dal 01/01/2013, con un aumento di € 0,30/mq. In materia di condominio, l’imposta sui rifiuti sarà applicabile sono in caso di locali occupati e graverà direttamente sull’occupante.


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lunedì 14 novembre 2011

FRANCHISING DAY. SCEGLI LA PROFESSIONE DEL FUTURO. ENTRA IN UN GRANDE GRUPPO.

Il franchising day è dedicato all'esposizione del progetto di affiliazione di LM franchising per l'apertura di Agenzie di Amministrazioni Condominiali.

L’affiliato LM franchising opera sul mercato con una formula innovativa e fortemente competitiva. Il supporto continuo da parte del franchisor gli consente un puntuale aggiornamento professionale ed una costante ed elevata qualità prestazionale. L’assistenza tecnica, la consulenza fiscale, contabile, tecnica e giuridica offrono all’affiliato certezza di qualità gestionale quale elemento di competitività e preferenziale da parte degli amministrati. L’offerta di servizi globali nel settore di riferimento pongono sul mercato una figura professionale completa ed in grado di soddisfare sempre e al meglio le richieste del consumatore. Un portale web riservato quale eccellente strumento di supporto all’attività quotidiana completa la “dotazione” dell’affiliato. Protocolli di procedura ad hoc lo guidano alla soluzione di ogni tipo di problematica con certezza di legalità e professionalità. Se scegliete di abbracciare questa nuova professione emergente, la professione del futuro, fatelo con certezza di successo affiliandovi ad LM franchising.



SABATO 3 DICEMBRE 2011, ore 10,00
NOCI (BA)
Sede Direzione Generale


Prenota la tua partecipazione all'indirizzo info@condominioelocazioni.it oppure al numero verde  800 12 79 70 begin_of_the_skype_highlighting            800 12 79 70      end_of_the_skype_highlighting

giovedì 13 ottobre 2011

L’amministratore può agire con rivalsa sul costruttore per rovina e difetti dell’edificio autonomamente, senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea.

In tema di condominio negli edifici, l’azione di responsabilità contro l’appaltatore per difetti nella costruzione di un immobile prevista dall’art. 1669 del cod. civ., rientra tra gli atti conservativi di competenza dell’amministratore, ai sensi dell’art. 1130, n. 4 del cod. civ., e non necessita della preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea.
(Tribunale di Latina, sentenza n. 231 del 29 luglio 2011)

Il Tribunale di Latina conferma l’orientamento consolidato della Giurisprudenza e sostiene ancora una volta l’autonomia dell’amministratore nell’azione giudiziaria contro l’appaltatore per responsabilità extracontrattuale prevista dall’art. 1669 del cod. civ..

Questa ulteriore conferma, ci fornisce lo spunto per ricordare che:

- verso tali azioni giudiziarie attivate dall’amministratore non è possibile notificare alcun dissenso alla lite da parte dei singoli condòmini;

- la denunzia per difetto di costruzione va inoltrata all’appaltatore entro un anno dalla scoperta, a pena di decadenza;

- il diritto del condominio al risarcimento del danno si prescrive entro un anno dalla denunzia.

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martedì 11 ottobre 2011

Facoltà del singolo condomino di ottenere l'esibizione dei documenti contabili - Non si può limitare l’accesso ai documenti solo al momento della presentazione del rendiconto annuale - Nessuna specificazione delle ragioni della richiesta è necessaria.

In tema di comunione dei diritti reali, ciascun comproprietario ha la facoltà di richiedere e di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea) e senza l'onere di specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o estrarre copia dai documenti), purché l'esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza, e non si risolva in un onere economico per il condominio (dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti).
(Nel caso di specie, trattasi di controversia relativa ad impugnazione di delibera assembleare di approvazione del bilancio consuntivo per lavori di manutenzione straordinaria e del relativo piano di riparto delle spese, avanzata da un condomino sul presupposto della impossibilità di visionare la documentazione relativa, non avendo l'amministratore provveduto a mostrargliela nonostante la sua esplicita richiesta prima dell'assemblea.)
(Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 21 settembre 2011, n. 19210)

In senso conforme Cassazione civile, Sez. II, sentenza 26 agosto 1998, n. 8460, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 29 novembre 2001, n. 15159.

Questo ulteriore intervento della Suprema Corte conferma ancora una volta il diritto del singolo condòmino di accedere alla documentazione condominiale, (sia contabile che amministrative e legale) in ogni tempo, dietro semplice richiesta e senza la necessità di addurre specifiche motivazioni.

Si conferma il legittimo potere di controllo del mandante sul mandatario e in questa occasione ci preme sottolineare come LM franchising sa sempre ha riconosciuto tale diritto, senza alcun tipo di ostacolo. Infatti, la gestione informatizzata dei condomini da parte dell’affiliato consente ad ogni singolo condòmino di accedere in ogni momento alla documentazione condominiale anche attraverso l’accesso informatico, via internet, comodamente da casa con il proprio PC.

Va anche ricordato come nei confronti del singolo condòmino non sia opponibile la tutela della privacy rispetto ai dati di altri condòmini (in tal senso anche il Garante della Privacy) trattandosi di coobbligati.

Questa ulteriore sentenza offre lo spunto per una riflessione sulle qualità professionali e morali di quell’amministratore che in ogni modo si oppone alle richieste di documenti da parte del singolo condòmino: forse ha qualcosa da nascondere, forse teme l’attività di controllo sul suo operato? A voi le considerazioni al riguardo.

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mercoledì 31 agosto 2011

FRANCHISING DAY. SCEGLI LA PROFESSIONE DEL FUTURO. ENTRA IN UN GRANDE GRUPPO.

Il franchising day è dedicato all'esposizione del progetto di affiliazione di LM franchising per l'apertura di Agenzie di Amministrazioni Condominiali.

L’affiliato LM franchising opera sul mercato con una formula innovativa e fortemente competitiva. Il supporto continuo da parte del franchisor gli consente un puntuale aggiornamento professionale ed una costante ed elevata qualità prestazionale. L’assistenza tecnica, la consulenza fiscale, contabile, tecnica e giuridica offrono all’affiliato certezza di qualità gestionale quale elemento di competitività e preferenziale da parte degli amministrati. L’offerta di servizi globali nel settore di riferimento pongono sul mercato una figura professionale completa ed in grado di soddisfare sempre e al meglio le richieste del consumatore. Un portale web riservato quale eccellente strumento di supporto all’attività quotidiana completa la “dotazione” dell’affiliato. Protocolli di procedura ad hoc lo guidano alla soluzione di ogni tipo di problematica con certezza di legalità e professionalità. Se scegliete di abbracciare questa nuova professione emergente, la professione del futuro, fatelo con certezza di successo affiliandovi ad LM franchising.



SABATO 3 DICEMBRE 2011, ore 10,00
NOCI (BA)
Sede Direzione Generale


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mercoledì 17 agosto 2011

Capacità giuridica e personalità giuridica: analisi e riflessioni in materia di condominio.


La questione del conferimento della “personalità giuridica” al condominio è fortemente dibattuta negli ultimi anni, anche in sede di Commissione Giustizia di Camera e Senato, prima in occasione del DL AS71, già approvato in Senato, ora per il PDL C4041 in esame alla Camera.

Prima di tentare una analisi sostenibile dell’argomento, è necessario formulare alcune precisazioni sul significato di alcuni principi di diritto.

La capacità giuridica
In diritto, per capacità giuridica si intende l’idoneità o comunque l’attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti e doveri o, più in generale, di situazioni giuridiche soggettive. Un minore ha capacità giuridica e, ad esempio, può legittimamente ereditare una proprietà immobiliare.

La capacità di agire
Per capacità di agire, invece, si intende l’idoneità del soggetto ad esercitare i propri diritti e ad assumere gli obblighi di cui è titolare. Il minore erede se pur giuridicamente capace, non può personalmente vendere o comunque disporre dell’immobile ricevuto in eredità poiché privo della capacità di agire in quanto non ancora maggiorenne.

La personalità giuridica
Per personalità giuridica deve intendersi il diritto all’esercizio della capacità giuridica.
L’interpretazione più attuale della “personalità giuridica” tende però a far conseguire all’ente una sua autonomia patrimoniale perfetta, in modo da consentire allo stesso ente/associazione di rispondere delle proprie obbligazioni con un proprio ed autonomo patrimonio distino da quello dei suoi partecipanti.

Persona giuridica
La persona giuridica è il soggetto a cui la legge riconosce la capacità giuridica. Il minore è una persona giuridica.

E il condominio?
In condominio la questione della “personalità giuridica” è più complessa e certamente “atipica”. Alla luce delle preliminari considerazioni di cui sopra, possiamo tentare una analisi approfondita della questione attraverso un percorso “realistico” di diversi casi particolari.

Pensiamo all’ipotesi della tutela dell’aspetto architettonico prevista dall’istituto del condominio (art. 1120, 1227 cod. civ.). Se il condòmino Rossi altera i prospetti dell’edificio attraverso la chiusura a veranda del suo balcone, l’amministratore, nell’ambito della propria autonomia legata alla rappresentanza legale del condominio e agli atti conservativi (artt. 1130 e 1131 cod. civ.) che deve porre in essere a tutela degli interessi del condominio, ha il potere e dovere di intimare a Rossi il ripristino dello stato dei luoghi, fino a ricorrere all’autorità giudiziaria, senza alcuna preventiva autorizzazione assembleare al riguardo e senza la possibilità che il singolo condòmino possa dissentire rispetto alla lite promossa (art. 1132 cod. civ.). E’ quindi evidente che l’ordinamento conferisce al condominio, di fatto e senza ombra di dubbio, la capacità giuridica che, nel caso sopra indicato, ha riguardato la tutela di un proprio interesse, indipendente dalla volontà dei singoli partecipanti.

Guardiamo, ora, all’ipotesi del condòmino Rossi che questa volta vede danneggiare la sua unità immobiliare a causa di infiltrazioni provenienti dal lastrico solare comune. Rossi, in assenza di provvedimenti dell’assemblea e/o in assenza di un amministratore, promuove un’azione legale contro il condominio (e non certamente contro i singoli partecipanti) chiedendo, quindi, al Giudice adito che il condominio, se pur quale ente sprovvisto di personalità giuridica, adempia ai suoi obblighi di manutenzione del lastrico solare, quale causa delle lamentate infiltrazioni. In assenza di un amministratore regolarmente in carica, il condòmino Rossi, ai sensi dell’art. 65 delle disp. att. cod. civ. può chiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 80 del cod. proc. civ. Quindi, in questo caso pratico e reale, Rossi non cita in litisconsorzio i suoi colleghi, ma il condominio quale ente autonomo chiamato a rispondere di una propria precisa obbligazione.

Questi due soli esempi (se ne potrebbero fare molti altri) risultano sufficienti a farci comprendere come il condominio sia munito di capacità giuridica, perché titolare di diritti e di obbligazioni, e di capacità di agire poiché in grado di citare in giudizio e di essere citato in giudizio. Ma non solo.

Il condominio (e non i singoli partecipanti) può certamente cedere in locazione a terzi l’utilizzo dell’alloggio del portiere rimasto vuoto a seguito della dismissione del servizio. In questi casi il contratto verrà stipulato dall’amministratore, quale rappresentante legale, dietro una delibera a maggioranza, non necessitando al riguardo alcuna convenzione poiché trattasi di diritti relativi e non reali. Se il conduttore non rispetta le obbligazioni assunte in contratto o semplicemente non paga i canoni di locazione, è il condominio a compiere gli atti più opportuni al recupero del credito e non i singoli. Quindi, ancora una volta, l’autonomia dell’ente condominio nell’esercitare i propri diritti è dimostrata e se per personalità giuridica deve intendersi il diritto ad esercitare i propri diritti derivanti dalla propria capacità giuridica, potremmo tranquillamente sostenere che il condominio è certamente munito di personalità giuridica. Ma non è proprio così.

Infatti, sarebbe più opportuno discorrere di personalità giuridica imperfetta o atipica. L’esempio precedente ci aiuterà a sostenere questa tesi.
Sempre pensando all’alloggio del portiere rimasto vuoto, poniamoci un’altra domanda: può il condominio vendere l’alloggio? Certamente si, ma diversamente dalla locazione, per poter alienare l’alloggio è necessario che tutti i partecipanti al condominio, nessuno escluso (e non più una mera delibera a maggioranza) firmino davanti ad un notaio un contratto di compravendita, non potendo l’amministratore, in questo caso, disporre alcunché. Dov’è finita allora la personalità giuridica del condominio? Il punto della questione è sostanzialmente questo. In caso di alienazione di un bene comune, poiché quest’ultimo appartiene in quota ai singoli partecipanti (art. 1117 cod. civ.), emerge in tutta evidenza come la personalità giuridica del condominio non esiste proprio perché l’ente risulta sprovvisto di una propria capacità squisitamente patrimoniale. Infatti, le imposte ai fini del reddito che matura sulle rendite immobiliari delle parti comuni, sono pagate dai singoli partecipanti pro quota e non dal condominio quale ente, così come sempre i singoli denunceranno nella loro personali dichiarazione dei redditi i proventi derivanti dalle locazioni di parti comuni.

Ma guardiamo ora al caso del fornitore creditore. L’impresa ALFA COSTRUZIONI vanta un credito verso il condominio a seguito di lavori eseguiti sulle facciate comuni e non totalmente pagati. Il creditore ricorre all’A.G. per decreto ingiuntivo contro il condominio e non contro i singoli. Se il condominio dispone della proprietà dell’alloggio del portiere, il creditore può aggredire il bene condominiale? Certamente si. E se l’alloggio è concesso in locazione a terzi, il creditore del condominio può chiedere il pignoramento presso terzi relativamente ai canoni di locazione? Certamente si? Quindi, la personalità giuridica del condominio sembra essere tornata.

In conclusione, dunque, possiamo sostenere che, nell’ambito di alcuni precisi confini, il condominio dispone certamente di propria capacità giuridica e capacità di agire, ma di fatto resta privo di una definitiva personalità giuridica perfetta per mancanza di garanzia di un proprio ed autonomo patrimonio.

Il progetto di riforma del condominio (PDL AC4041) affronta l’argomento limitatamente ad una nuova regolamentazione e disciplina dell’obbligo solidale dei partecipanti verso i terzi, ma omette una piena trattazione della questione “personalità giuridica” e questo è evidentemente legato al fatto che non tutti i condomini potrebbero garantire la disponibilità di un patrimonio proprio.

© Riproduzione riservata.

martedì 9 agosto 2011

Il notiziario del condominio, da novembre 2010 ad agosto 2011


Un bollettino informativo mensile in materia di condominio, in favore degli utenti.

La ripartizione delle spese condominiali.
Come si costituisce il condominio?
Il Condominio è Sostituto d’imposta.

Il compenso dell’amministratore.
Il Regolamento di condominio.
La pianificazione delle spese in condominio.

I lavori straordinari in condominio.
Le pulizie in condominio.
Il dissenso rispetto alla lite in condominio.

La riforma del condominio.

Aspettando la riforma.
La revoca dell’amministratore.
Il diritto di sopraelevazione.

Il D.L. Milleproroghe è legge.
Le novità per condominio e locazioni.

I lavori ordinari e straordinari.
L’appalto delle opere straordinarie.

Il condominio e i suoi “confini”.
Il supercondominio.

La solidarietà nelle spese.
L’ultimo orientamento.
L’obbligo solidale tra venditore e acquirente.

La Manovra correttiva 2011 e i riflessi su casa, condominio e locazioni.
Riduzione delle ritenute da parte di Banche e Poste.
Nuovo ravvedimento operoso “sprint”.
Nuovo contributo unificato per cause e ricorsi.

sabato 6 agosto 2011

Decoro e aspetto architettonico in condominio: l’orientamento più recente della giurisprudenza.

In tema di condominio negli edifici ciascun partecipante può agire in giudizio per la tutela del decoro architettonico della proprietà comune. (Cass. Sez. II, n. 14474 del 30.06.2011)

Per decoro architettonico deve intendersi l'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante dell'edificio imprimendo allo stesso una sua armoniosa fisionomia. Lo stesso, ai sensi dell'articolo 1120, secondo comma, c.c. deve essere valutato con riferimento al fabbricato condominiale nella sua totalità (potendo anche interessare singoli punti del fabbricato purché l'immutazione di essi sia suscettibile di riflettersi sull'intero stabile) e non rispetto all'impatto con l'ambiente circostante. Infine, l'alterazione del decoro deve essere apprezzabile, trattandosi di trovare una situazione di equilibrio tra gli interessi contrapposti della comunità
dei condomini e del singolo condomino che ha agito sulla sua proprietà esclusiva: in particolare, l'apprezzabilità dell'alterazione del decoro deve tradursi in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell'intero fabbricato che delle singole porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo è necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l'innovazione viene posta in essere. (Tribunale di Bologna, n. 1064 del 06.04.2011)

Accertare se, in concreto, un'innovazione determini o meno alterazione del decoro architettonico della facciata di un edificio condominiale (nel caso di specie, a seguito dell'installazione di canna fumaria per lo smaltimento dei fumi prodotti dal forno di una pizzeria) si risolve in un apprezzamento discrezionale, istituzionalmente demandato al giudice di merito e, come tale, se correttamente e congruamente motivato, incensurabile in sede di legittimità. L'appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale integra una modifica della cosa che ciascun condomino può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l
'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio, e non ne alteri il decoro architettonico: fenomeno - quest'ultimo - che si verifica non solo quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile, e ciò a prescindere dal particolare pregio estetico dell'edificio, derivando necessariamente anche un pregiudizio economico dalla menomazione del decoro architettonico del fabbricato, che ne costituisce una qualità essenziale. (Cass. Sez. II n. 10350 del 11.05.2011)

Aspetti procedurali
La Cassazione ribadisce il diritto del singolo condòmino di procedere davanti all’A.G. per la tutela del decoro architettonico, a prescindere delle iniziative prese dall’amministratore nell’ambito delle sue attribuzioni riguardanti il compimento degli atti conservativi inerenti gli interessi delle parti comuni del condominio. Dunque, se a procedere a tutela della difesa del decoro architettonico non è l’amministratore, può attivarsi autonomamente ognuno dei singoli condòmini.

Definizione
Si sottolinea ancora una volta come per decoro architettonico deve intendersi l'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante dell'edificio imprimendo allo stesso una sua armoniosa fisionomia e che lo stesso deve essere valutato di caso in caso sia sulla totalità dell’edificio che su singole parti di esso e che la sua alterazione deve necessariamente risultare “apprezzabile” e traducibile in un pregiudizio per l’estetica dell’edificio e, quindi, del suo valore. Ora, è evidente che si tratta, in sostanza, di un bene immateriale riguardante il valore economico dell’intero edificio e, di riflesso, delle singole relative unità immobiliari. Per queste ragioni, condivisibili, la tutela decoro architettonico, che si manifesta materialmente nel divieto di fare determinate innovazioni da parte del condominio o dei singoli, postula necessariamente la preesistenza di tale armoniosa fisionomia. Quindi, la domanda è se è possibile invocare l’alterazione del decoro se il decoro originariamente non esiste. In un edificio privo di una precisa armonia architettonica, dove verande abusive, pareti con colori differenti, luci e finestre eterogenee la fanno da padrone, si potrebbe mai invocare l’alterazione di un “equilibrio” che non c’è? La risposta non può essere che negativa.

L’apprezzamento dell’alterazione.
Ancora una volta, la Cassazione conferma che l’apprezzamento dell’alterazione del decoro architettonico è demandato all’insindacabile giudizio del giudice di merito che, se adeguatamente supportato e motivato, non è censurabile in sede di legittimità. In sostanza, non si può ricorrere in Cassazione contro la sentenza del Giudice solo perché ha accertato l’alterazione, ma occorre dimostrare l’assenza di motivazioni, senza sindacare nel merito dell’esito del giudizio.

mercoledì 27 luglio 2011

Balcone aggettante: appartiene esclusivamente al titolare dell’immobile cui accede.

I balconi "aggettanti", i quali sporgono dalla facciata dell’edificio, costituiscono solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell’edificio - come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio - non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani; pertanto ad essi non può applicarsi il disposto dell’art. 1125 cod. civ.: i balconi "aggettanti", pertanto, rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono. (Cassazione, sez. II Civile, 5 gennaio 2011, n. 218.)

I balconi, purtroppo, non vengono disciplinati dal codice e molto spesso sono stati oggetto di interpretazioni ed applicazioni estensive del 1125.
La Cassazione cerca di porre un punto fermo al riguardo stabilendo che il balcone aggettante debba essere ritenuta intera proprietà di chi ne ha l’uso, in ragione della sua natura “accidentale” rispetto alla struttura.

Per questa stessa considerazione, occorre non commettere l’errore di ritenere di esclusiva proprietà privata ogni tipologia di balcone. Infatti, quei balconi che per loro struttura costituiscono parte integrante dei prospetti e dell’aspetto architettonico (ad es. ad incasso), restano da considerarsi comuni in quanto partecipanti alle armonie e all’estetica dell’edificio.

Allo stesso modo, anche per i casi di balconi aggettanti, tutti gli elementi decorativi come i frontalini, balaustre, aggiunte sovrapposte, il lato esterno dei parapetti, i soffitti ed ogni altro elemento decorativo, poiché destinati ad accrescere il valore dell’intero immobile, devono ritenersi parti comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c., fino a prova contraria, e pertanto le relative spese sono da porsi a carico di tutti in proporzione ai millesimi di valore di proprietà generale.

martedì 26 luglio 2011

Corsi gratuiti per condòmini.

“Il condòmino deve essere informato.”

LM franchising organizza incontri formativi per condòmini. Un condòmino informato può meglio curare i propri interessi. Un condòmino consapevole rispetta anche i suoi doveri. Un amministratore serio e professionale non teme il condòmino informato. La politica della trasparenza e della serietà adottata da sempre da questa Azienda e dai suoi Affiliati, ci spinge ad offrire un mezzo ulteriore a tutela del condòmino consumatore.

Un corso formativo breve, ma chiaro ed aperto a tutti, offerto gratuitamente.
I corsi sono tenuti periodicamente presso le sedi delle Agenzie affiliate.

Come partecipare.
Per la partecipazione agli incontri è sufficiente presentarsi presso le nostre Agenzie nelle date ed all’ora stabilite, informandosi preventivamente contattando l’affiliato di zona. Ulteriori informazioni al riguardo possono essere chieste direttamente al numero verde 800 127 970.

La sostituzione di una delibera impugnata con una nuova e legittima, determina la cessazione della materia del contendere.

In tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell’art. 2377 c.c. dettato in tema di società di capitali ma, per identità di ratio, applicabile anche in materia di condominio, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere. (Trib. Roma Sez. V, 25/11/2010).

In tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell’art. 2377 c.c. dettato in tema di società di capitali ma, per identità di ratio, applicabile anche in materia di condominio, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall1 assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la “cessazione della materia del contendere” (Cass. civile, 28 giugno 2004, n. 11961).

La giurisprudenza più recente conferma, quindi, come, in materia di condominio, qualora nelle more del giudizio di impugnazione l’assemblea dei condomini deliberi sui medesimi argomenti posti all’ordine del giorno di quella oggetto di impugnazione, ponendo in essere atti sostitutivi di quelli impugnati, l’annullamento non può più avere luogo e interviene la “cessazione della materia del contendere”, e senza che in detta causa possa inserirsi questione circa la legittimità della nuova deliberazione, trattandosi di ampliamento del thema decidendi.


Va quindi esaminato il merito solo ai fini della statuizione sulle spese di lite, secondo il criterio della soccombenza virtuale.

lunedì 25 luglio 2011

Scadenze fiscali in Condominio: arriva il Mod. 770/Semplificato 2011.



Per il condominio è in arrivo la scadenza fiscale più importante dell’anno: la presentazione e l’invio telematico (Fisconline o Entratel) del modello di dichiarazione dei sostituti di imposta, mod. 770/Semplificato 2011. Vista la festività del 31 luglio 2011 e il rinvio “estivo”, la scadenza è fissata per quest’anno al 22 agosto.

domenica 24 luglio 2011

Manovra correttiva 2011: l’abc delle novità per casa e condominio.

La legge n. 111 del 15 luglio 2011 (di conversione del D.L. n. 98/2011), meglio nota come “manovra correttiva 2011”, è stata pubblicato in Gazzetta ufficiale e entra in vigore dal 17 luglio 2011.

Queste le novità di interesse in materia di casa, condominio e locazioni.

Agevolazioni fiscali.
Riduzione della ritenuta d’acconto dal 10% al 4% che le Banche e Poste operano sui bonifici disposti dal condominio e ricevuti dai prestatori d’opera o dai professionisti in occasione di pagamenti relativi a opere o prestazioni le cui spese sono ammesse al beneficio delle agevolazioni fiscali in materia di 36% (ristrutturazioni e manutenzioni edilizie) e 55% (risparmio energetico). Entrata in vigore 06 luglio 2011.

Condominio sostituto d’imposta: versamento delle ritenute.
Locazioni: versamento imposte.
Nuovo ravvedimento “sprint”.
Oltre al ravvedimento breve (entro il mese con sanzione al 3%) e lungo (entro 1 anno e comunque entro i termini di dichiarazione con sanzione al 3,75%), al condominio e al contribuente in ritardo con il versamento delle ritenute d’acconto operate e delle imposte di registro delle locazioni, viene concesso il c.d. ravvedimento “sprint”, che prevede la sanzione dell’0,2% dell’imposta per ogni giorno di ritardo. Il ravvedimento sprint è praticabile fino a 14 gg. di ritardo. Dal 15° al 30° scatta la sanzione del 3% come da ravvedimento breve. Restano gli interessi legali sui giorni di ritardo e l’impossibilità di accedere al ravvedimento in caso di violazione già contestata o accessi già avvenuti.

Nuovo contributo unificato: più caro attivare cause e depositare ricorsi.
A partire dal 07 luglio 2011 si applica il nuovo contributo unificato per le controversie instaurate e i ricorsi notificati anche in materia di condominio (impugnazioni, ricorsi per revoca amministratore, ricorsi per nomina amministratore, altre cause per valore) e di locazione (ricorso per decreto ingiuntivo, sfratti e cause di valore), 
con aumenti medi che vanno dal 10% al 20% circa secondo i casi.