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mercoledì 21 novembre 2012

La riforma del condominio è legge. Ecco il nuovo codice del condominio.


La riforma del condominio è legge.
Ecco il nuovo codice del condominio (qui)

Il 20 novembre 2012, la Commissione Giustizia del Senato, in sede deliberante, ha approvato definitivamente il progetto di legge di riforma del condominio già approvato alla Camera. Il nuovo testo entrerà in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.


L’abc della Riforma del Condominio
(Testo definitivo approvato in Commissione Giustizia al Senato)  (leggi)

Accesso agli atti. Sancito in diritto dei singoli condòmini di accedere ai documenti del condominio e ottenerne copia.
Amministratore. Nomina obbligatoria quando i condòmini sono più di otto. Possesso di polizza di R.C. professionale su richiesta dell’assemblea. Passaggio di consegne senza ulteriore compenso. Rinnovo tacito dell’incarico annuale, salvo delibera di revoca. Specifica analitica delle competenze all’atto della nomina o rinnovo, pena la nullità dell’incarico. Nomina di amministratore anche per i casi di edilizia popolare ed economica e residenziale pubblica. Obbligo per l’amministratore di adempiere agli obblighi fiscali del condominio. Redazione del rendiconto entro 180 giorni. Possesso di requisiti morali pena la revoca: assenza di precedenti reati contro il patrimonio, non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione e non deve risultare protestato. Possesso di requisiti professionali: diploma di scuola media di secondo grado e corso di formazione e aggiornamento professionale.
Animali. I regolamenti di condominio non possono vietare la detenzione degli animali domestici.
Antenne. Riconosciuto il diritto del singolo condòmino alla ricezione radiotelevisiva con impianti individuali.
Avviso di convocazione. Invio tramite raccomandata, PEC, fax o consegna a mano. Annullabilità della delibera entro 30 gg. per omessa, tardiva o incompleta convocazione.
Consiglio dei condominio. Possibilità di nomina del consiglio di condominio di 3 membri (se edificio con più di 11 unità immobiliari).
Contabilità. Obbligo di rendiconto di bilancio con redazione dello stato patrimoniale del condominio e relazione accompagnatoria. Conservazione decennale della documentazione e la possibilità di nominare un revisore.
Conto Corrente Condominiale. Tutti i flussi finanziari del condominio (sia in entrata che in uscita) devono obbligatoriamente transitare attraverso un apposito c/c intestato al condominio.
Delega. Obbligo della forma scritta. Limitazione di delega: in caso di più di 20 condòmini il delegato non può rappresentare più di 1/5 dei condòmini e 1/5 del valore. Divieto di delega all’amministratore. In caso di supercondomini, all’assemblea dei condominii partecipa un delegato per edificio quando per ogni condominio autonomo abbia più di 60 partecipanti
Destinazione d’uso parti comuni. Il nuovo art. 1117-ter prevede il cambio della destinazione d’uso delle parti comuni con il voto dei 4/5 dei partecipanti e 4/5 del valore, il tutto con un nuovo e preciso iter di convocazione assembleare.
Distacco dall’impianto centralizzato. Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
Impianti di energia da fonti rinnovabili esclusivi. Possibilità di installare impianti di energia da fonti rinnovabili ad uso esclusivo su lastrici  tetti comuni con attività di solo controllo da parte dell’assemblea ma senza autorizzazione.
Innovazioni. Il quorum deliberativo è ridotto alla maggioranza degli intervenuti + ½ del valore per innovazioni di particolare interesse sociale: sicurezza, salubrità, barriere architettoniche, contenimento energetico, impianti energie rinnovabili, parcheggi, impianti di ricezione radiotelevisivi e telematici centralizzati.  Nuovo l’iter di convocazione specifico. Per le innovazioni ordinarie è richiesto il voto della maggioranza degli intervenuti per almeno 2/3 del valore.
Lavori su parti esclusive. Prevista la preventiva comunicazione all’amministratore per interventi su parti di proprietà o uso individuale.
Mediazione. Disciplinato il rito della media-conciliazione in materia di condominio, con relativi obblighi dell’amministratore.
Morosità e decreto ingiuntivo. Obbligo per l’amministratore di attivarsi per il decreto ingiuntivo entro sei mesi dal rendiconto da cui risulta la morosità, salvo dispensa assembleare.
Parti comuni. Il nuovo art. 1117 c.c. annovera tra le parti comuni anche gli impianti di ricezione radiotelevisivi, di flussi telematici e i sottotetti con caratteristiche strutturali e  funzionali comuni. Previsto il concetto di multiproprietà con godimento periodico. Perché un bene utile a tutti i condòmini non sia da ritenersi parte comune, occorre una espressa previsione contraria da parte del titolo. La divisione delle parti comuni ai sensi dell’art. 1119 cc può avvenire solo con il consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio.
Quorum costitutivo. Abbassato il quorum costitutivo di prima convocazione alla maggioranza dei partecipanti per 2/3 del valore. Fissato chiaramente il quorum costitutivo in seconda seduta in 1/3 del valore dell’edificio e 1/3 dei partecipanti.
Quorum deliberativo generico per seconda convocazione. Maggioranza degli intervenuti per almeno 1/3 del valore.
Registri. Obbligo di tenuta dei registri dell’anagrafe condominiale, dei verbali, di nomina dell’amministratore e di contabilità.
Sanzioni previste dal regolamento. Incremento delle sanzioni da € 200 e fino a € 800 in caso di recidiva.
Sito web condominiale. Attivazione di sito web condominiale con esportazione dei dati contabili e dei verbali, su richiesta dell’assemblea.
Solidarietà dei condòmini nelle spese. Vincolo di solidarietà dei condòmini verso i terzi, sussidiario rispetto alla preventiva escussione dei morosi. Comunicazione dei morosi ai fornitori creditori. Obbligo di solidarietà nelle spese tra nudo proprietario e usufruttuario
Supercondominio. Il nuovo art. 1117-bis prevede l’applicabilità della legge al supercondominio.
Tabelle millesimali. Rettifica o modifica delle tabelle all’unanimità. Modifica o rettifica  maggioranza nei casi di  errore, alterazione per più di 1/5 anche di una sola u.i. per innovazioni o sopraelevazioni con spese a carico di chi ha dato luogo alla variazione.  In caso di revisione giudiziaria non è previsto il litisconsorzio necessario. Estesi gli stessi principi anche alle tabelle convenzionali.
Videosorveglianza. L’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni è approvata con la maggioranza degli intervenuti e 1/2 del valore.

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mercoledì 10 ottobre 2012

Riforma del Condominio


Riforma del Condominio:
il PDL C.4041 approvato alla Camera dal 28 settembre al Senato in Commissione giustizia in sede deliberante con atto n. As.71-B.
L’abc della riforma.

Il PDL di riforma del condominio n. C.4041 approvato dalla Camera il 27 settembre 2012, dal 28 settembre 2012 è al Senato, in Commissione Giustizia in sede deliberante, con atto n. As. 71-B.
Questo, sostanzialmente, significa che si prevedono tempi davvero rapidi per la definitiva approvazione della riforma. Moltissime le novità di rilievo e di interesse per i condòmini e per gli addetti ai lavori.

L’abc della Riforma del Condominio
(Come da testo approvato alla Camera il 27/09/2012)  (leggi)

Accesso agli atti. Sancito in diritto dei singoli condòmini di accedere ai documenti del condominio e ottenerne copia.
Amministratore. Nomina obbligatoria quando i condòmini sono più di otto. Possesso di polizza di R.C. professionale su richiesta dell’assemblea. Passaggio di consegne senza ulteriore compenso. Rinnovo tacito dell’incarico annuale, salvo delibera di revoca. Specifica analitica delle competenze all’atto della nomina o rinnovo, pena la nullità dell’incarico. Nomina di amministratore anche per i casi di edilizia popolare ed economica e residenziale pubblica. Obbligo per l’amministratore di adempiere agli obblighi fiscali del condominio. Redazione del rendiconto entro 180 giorni. Possesso di requisiti morali pena la revoca: assenza di precedenti reati contro il patrimonio, non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione e non deve risultare protestato. Possesso di requisiti professionali: diploma di scuola media di secondo grado e corso di formazione e aggiornamento professionale.
Animali. I regolamenti di condominio non possono vietare la detenzione degli animali domestici.
Antenne. Viene riconosciuto il diritto del singolo condòmino alla ricezione radiotelevisiva con impianti individuali.
Avviso di convocazione. Invio tramite raccomandata, PEC, fax o consegna a mano. Annullabilità della delibera entro 30 gg. per omessa, tardiva o incompleta convocazione.
Consiglio dei condominio. Prevista la possibilità di nomina del consiglio di condominio di 3 membri (se edificio con più di 11 unità immobiliari).
Contabilità. Obbligo di rendiconto di bilancio con redazione dello stato patrimoniale del condominio e relazione accompagnatoria. Prevista la conservazione decennale della documentazione e la possibilità di nominare un revisore.
Conto Corrente Condominiale. Tutti i flussi finanziari del condominio (sia in entrata che in uscita) devono obbligatoriamente transitare attraverso un apposito c/c intestato al condominio.
Delega. Obbligo della forma scritta. Limitazione di delega: in caso di più di 20 condòmini il delegato non può rappresentare più di 1/5 dei condòmini e 1/5 del valore. Divieto di delega all’amministratore. In caso di supercondomini, all’assemblea dei condominii partecipa un delegato per edificio quando per ogni condominio autonomo abbia più di 60 partecipanti
Destinazione d’uso parti comuni. Il nuovo art. 1117-ter prevede il cambio della destinazione d’uso delle parti comuni con il voto dei 4/5 dei partecipanti e 4/5 del valore, il tutto con un nuovo e preciso iter di convocazione assembleare.
Distacco dall’impianto centralizzato. Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
Impianti di energia da fonti rinnovabili esclusivi. Prevista la possibilità di installare impianti di energia da fonti rinnovabili ad uso esclusivo su lastrici  tetti comuni con attività di solo controllo da parte dell’assemblea ma senza autorizzazione.
Innovazioni. Il quorum deliberativo è ridotto alla maggioranza degli intervenuti + ½ del valore per innovazioni di particolare interesse sociale: sicurezza, salubrità, barriere architettoniche, contenimento energetico, impianti energie rinnovabili, parcheggi, impianti di ricezione radiotelevisivi e telematici centralizzati.  Nuovo l’iter di convocazione specifico. Per le innovazioni ordinarie è richiesto il voto della maggioranza degli intervenuti per almeno 2/3 del valore.
Lavori su parti esclusive. Prevista la preventiva comunicazione all’amministratore per interventi su parti di proprietà o uso individuale.
Mediazione. Disciplinato il rito della media-conciliazione in materia di condominio, con relativi obblighi dell’amministratore.
Morosità e decreto ingiuntivo. Obbligo per l’amministratore di attivarsi per il decreto ingiuntivo entro sei mesi dal rendiconto da cui risulta la morosità, salvo dispensa assembleare.
Parti comuni. Il nuovo art. 1117 c.c. annovera tra le parti comuni anche gli impianti di ricezione radiotelevisivi, di flussi telematici e i sottotetti con caratteristiche strutturali e  funzionali comuni. Previsto il concetto di multiproprietà con godimento periodico. Perché un bene utile a tutti i condòmini non sia da ritenersi parte comune, occorre una espressa previsione contraria da parte del titolo. La divisione delle parti comuni ai sensi dell’art. 1119 cc può avvenire solo con il consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio.
Quorum costitutivo. Abbassato il quorum costitutivo di prima convocazione alla maggioranza dei partecipanti per 2/3 del valore. Fissato chiaramente il quorum costitutivo in seconda seduta in 1/3 del valore dell’edificio e 1/3 dei partecipanti.
Quorum deliberativo generico per seconda convocazione. Maggioranza degli intervenuti per almeno 1/3 del valore.
Registri. Obbligo di tenuta dei registri dell’anagrafe condominiale, dei verbali, di nomina dell’amministratore e di contabilità.
Sanzioni previste dal regolamento. Incremento delle sanzioni da € 200 e fino a € 800 in caso di recidiva.
Sito web condominiale. Attivazione di sito web condominiale con esportazione dei dati contabili e dei verbali, su richiesta dell’assemblea.
Solidarietà dei condòmini nelle spese. Vincolo di solidarietà dei condòmini verso i terzi, sussidiario rispetto alla preventiva escussione dei morosi. Comunicazione dei morosi ai fornitori creditori. Obbligo di solidarietà nelle spese tra nudo proprietario e usufruttuario
Supercondominio. Il nuovo art. 1117-bis prevede l’applicabilità della legge al supercondominio.
Tabelle millesimali. Terrifica o modifica delle tabelle all’unanimità. Modifica o rettifica  maggioranza nei casi di  errore, alterazione per più di 1/5 anche di una sola u.i. per innovazioni o sopraelevazioni con spese a carico di chi ha dato luogo alla variazione.  In caso di revisione giudiziaria non è previsto il litisconsorzio necessario. Estesi gli stessi principi anche alle tabelle convenzionali.
Videosorveglianza. L’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni è approvata con la maggioranza degli intervenuti e 1/2 del valore.

                                                                                       
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mercoledì 13 giugno 2012

IMU in condominio: su quali beni e come si calcola l'imposta.

Il 18 giugno 2012 (il 16 cade di sabato), scade il termine per il versamento della prima rata IMU (pari al 50% del totale), che matura sui beni condominiali come l'alloggio del portiere, la sala riunioni, la sala termica, la sala idrica, i locali lavanderia ed ogni altro locale comune suscettibile di rendita autonoma.

Il presupposto per l'imposta non è l'accatastamento in quanto tale, ma la mera esistenza dell'immobile.
Nei casi di errato o mancato accatastamento, il contribuente deve determinare l'imposta sulla scorta della rendita proposta tramite doc-fa.

Non sono soggetti all'imposta i vani squisitamente tecnici come le scale, i lastrici, le intercapedini ecc..

L'imposta va determinata aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicandola per il coefficiente relativo alla categoria catastale:

- 160 in caso di abitazioni (A/1-5), magazzini e depositi (C/2) e box (C/6)
- 55 in caso di negozi (C/1)
- 80 in caso di uffici (A/10)
- 140 in caso di laboratori artigianali (C/3)
Il risultato costituisce la base imponibile su cui calcolare l'imposta allo 0,76%.

Entro il 30 settembre 2012, l'amministratore deve denunciare al comune di competenza l'esistenza dei beni soggetti all'imposta o eventuali modifiche nel frattempo intervenute.

Al 17 dicembre 2012, è necessario procedere al versamento della seconda rata a saldo, calcolandola sulla scorta delle aliquote definitive, procedendo in autonomia ad un eventuale conguaglio. La rateizzazione dell'IMU in tre rate è consentita solo con riferimento alla prima casa di residenza.

Il versamento può avvenire direttamente a cura dell'amministratore, in uniche soluzioni, per conto dei proprietari quali veri soggetti passivi dell'imposta.





venerdì 9 marzo 2012

CHANCEXPO' franchiseland - La fiera del lavoro e del franchising FIERA DI ROMA, 10-12 MAGGIO 2012








franchiseland
La fiera del lavoro e del franchising
 FIERA DI ROMA, 10-12  MAGGIO 2012

LM franchising c'é.
… vieni a trovarci, siamo allo stand 9.


ChancExpo è l'unico evento fieristico dedicato ai temi del lavoro dipendente, della Formazione e dell'attività Imprenditoriale capace di riunire in un solo grande contenitore le migliori proposte per la costruzione di un profilo professionale. Evento rivolto a tutti coloro che sono interessati, attraverso le varie opportunità professionali presenti sul mercato, ad arricchire la propria formazione o le proprie competenze, a cercare o cambiare lavoro, ad investire in un'attività imprenditoriale, valutando le diverse proposte di affiliazione, per intraprendere una attività indipendente con la formula del franchising.  LM franchising espone in fiera la sua proposta di affiliazione per l’apertura di agenzie di amministrazioni condominiali, un progetto unico, innovativo e fortemente orientato alla competenza e alla professionalità.

Mediazione civile in condominio: obbligatoria dal 21 marzo 2012.

Sportello di Conciliazione in Condominio e Locazione

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Dlgs n. 28/2010 di attuazione alla legge delega n. 69/2009 in materia di riforma del processo civile. Per alcune materie, come condominio e locazioni, la mediazione ed il tentativo di conciliazione stragiudiziale diventa condizione di procedibilità  al rito giudiziario ordinario. In sostanza, prima di tentare un giudizio ordinario, si dovrà cercare di comporre bonariamente la lite attraverso un rito di mediazione e conciliazione. Solo dopo, in caso di insuccesso, ci si potrà rivolgere alla giustizia ordinaria.

Dal 21 marzo 2011 l’obbligo di preventiva mediazione riguarda già le liti sui diritti reali, sulle locazioni,comodato, successioni, RC medica, famiglia, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Dal 21 marzo 2012 é in vigore la seconda parte della norma che prevede l’obbligo di mediazione anche per le liti in materia di condominio e risarcimento danni per sinistri da circolazione stradale.

Il tentativo di mediazione si esercita depositando apposita domanda presso un organismo riconosciuto (oltre 500), versando un contributo iniziale di 40 euro per l’avvio. La “sentenza privata” che segue alla mediazione non è soggetta all’imposta di registrazione, ma a semplice omologazione da parte del Giudice perché venga resa esecutiva.

Dall’aprile 2012, la rete LM franchising presenterà un apposito “Sportello di Conciliazione in materia di Condominio e Locazioni” presso le Agenzie affiliate aderenti, in collaborazione con Organismo accreditato e mediatori abilitati.

I consulenti LM franchising saranno in grado di fornirvi tutta l’assistenza personale necessaria anche durante il rito stesso di mediazione davanti al mediatore.

Riforma del Condominio: a marzo il DDL in Aula alla Camera per il voto.

Con la seduta del 29 febbraio 2012 è stato completato il ciclo delle audizioni in Commissione Giustizia alla Camera sul progetto di legge di riforma del condominio, C.4041, già approvato al Senato il 26 gennaio 2011 (AS.71). La Commissione ha approvato come testo base della legge quello proveniente dal Senato, senza alcuna modifica.


Dal 05 marzo 2012 i lavori sono affidati al Comitato Ristretto per il successivo e imminente passaggio in aula.

Infatti, la conferenza dei presidenti di gruppo della Camera del 12.01.2012, ha approvato il programma dei lavori dell’Assemblea che vede la discussione in Aula della proposta di legge già il 26 marzo 2012.

Le maggiori novità previste dalla  Legge di prossima emanazione sono: l’istituzione del Registro degli Amministratori di Condominio da tenersi presso le C.C.I.A.A. con relativo obbligo di iscrizione, abbassamento dei quorum costitutivi dell’assemblea, carica biennale dell’amministratore, la tenuta dell’anagrafe condominiale, limitazioni alla facoltà di delega in assemblea, nuova gestione delle morosità, revisione del credito dei terzi e del principio di solidarietà, revisione delle tabelle millesimali all’unanimità.
Rivisto anche l’aspetto sanzionatorio: le vecchie 100 lire sono state portate fino a 100 euro e fino a 1.000 per i casi di recidiva.
La riforma, tanto attesa e necessaria, ripropone, con ancor maggior vigore, la necessità di una amministrazione condominiale sempre più professionale.


mercoledì 25 gennaio 2012

I servizi di consulenza alle imprese in materia di condominio e locazioni di LM franchising.

Le spese condominiali assumono sempre più rilevanza nei bilanci dell'azienda e dell'ente pubblico.

Se a queste si aggiungono le spese connesse alla gestione delle locazioni e agli oneri accessori, allora l'importanza e l'attenzione da dedicare a questi capitoli di spesa assumono maggior significato.

Oggi, LM franchising si propone come vostro consulente per la gestione degli interessi aziendali o dell'ente, legati al sistema condominio e delle locazioni.

Un consulente globale, con completa capacità di analisi documentale e di tutela del cliente in ambito giuridico, fiscale, contabile e tecnico.

Il consulente LM franchising cura gli interessi del suo cliente con deleghe in assemblea condominiale, revisionando i bilanci condominiali, analizzando la legittimità delle delibere, curando i rapporti di locazione e tanto altro.

Se sei un'azienda o un ente interessato a curare i propri interessi in materia di condominio e locazioni, affidati alla Direzione Generale di LM franchising: avrai al tuo fianco un consulente con esperienza specifica di alto profilo.

LM franchising è il tuo consulente ideale anche davanti ai riti di mediazione.

Contattaci per ogni chiarimento o necessità.

giovedì 5 gennaio 2012

Corso gratuito per condòmini.

LM franchising organizza incontri formativi per condòmini. Un condòmino informato può meglio curare i propri interessi. Un condòmino consapevole rispetta anche i suoi doveri. Un amministratore serio e professionale non teme il condòmino informato. La politica della trasparenza e della serietà adottata da sempre da questa Azienda e dai suoi Affiliati, ci spinge ad offrire un mezzo ulteriore a tutela del condòmino consumatore.


Prossimi corsi:

Martedì 10 gennaio 2012, ore 18.00,
Ag. LM franchising GIOIA DEL COLLE (BA)

Giovedì 12 gennaio 2012, ore 18.00,
Ag. LM franchising MOTTOLA (TA)

Il Governo Monti guarda ancora agli immobili: in arrivo la revisione del catasto.

Il Governo Monti si appresta ad avviare la riforma del catasto. Lo scopo, almeno per quello che si annuncia, non è quello di aumentare la pressione fiscale sugli immobili, ma di correggere la sperequazione tra i contribuenti.

L’obiettivo del Governo è quello di procedere ad una revisione a saldo zero per le casse dello Stato ma, evidentemente, a saldi diversi per i contribuenti.

Il progetto mira a correggere le sperequazioni che sorgono dall’attuale sistema di estimo che resta troppo distante dal valore di mercato dell’immobile.

Sostanzialmente, scompariranno i moltiplicatori attuali, i vani e le categorie e vi sarà una nuova valutazione del valore in base alla quotazione media di mercato dell’immobile rispetto alla sua piazza di collocamento, in base ai metri quadri ed alla tipologia della costruzione.

Lo stesso appartamento, ad esempio, avrà valutazioni diverse a seconda che si trovi a Bari, Roma o Napoli. Oggi il valore catastale degli immobili, uniforme sull’intero territorio nazionale, è già comunque mediamente inferiore al valore di mercato di 3,7 volte, ma rispetto alla tipicità di alcune città, la differenza supera anche le 10 volte.

In termini di tassazione, quindi, rispetto ad immobili di medesima dimensione e tipologia, accadrà che vi saranno contribuenti che pagheranno di più e chi pagherà meno, per un saldo pari a zero per le casse dello Stato.

Tuttavia, i dubbi che questa riforma non porti ad una maggiore tassazione degli immobili restano consistenti. Seguiremo gli sviluppi.