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domenica 24 luglio 2011

LA FISCALITA' CONDOMINIALE

A far data dal 1998, il Condominio ha assunto la qualità di “Sostituto d’Imposta” in forza dell’articolo 23 del  DPR 600/73 e, in quanto tale, è tenuto a importanti adempimenti fiscali:
· Effettuare le ritenute di acconto ai fini Irpef sui compensi corrisposti ai lavoratori autonomi in ragione di rapporti professionali (es. lo stesso amministratore, avvocati, professionisti tecnici, ecc..);
· Effettuare le ritenute di acconto ai fini Irpef sui compensi o valori corrisposti ai lavoratori dipendenti (es. portiere, giardiniere ecc..);
· Effettuare le ritenute d’acconto ai fini Irpef o Ires sui compensi corrisposti in ragione di un contratto d’appalto di opere o di servizi ad imprese ed autonomi;
· Versare all’Erario le ritenute operate;
· Rilasciare le relative certificazioni;
· Presentare la dichiarazione dei Sostituti, Mod. 770 Semplificato.
Inoltre, il condominio, poiché titolare di una propria identità fiscale, deve essere munito di proprio codice fiscale, attribuito dall’Agenzia delle Entrate.
In più, è necessario che l’Amministratore chieda all’Agenzia delle Entrate l’abilitazione a FISCOnline per il condominio e che faccia richiesta di attribuzione di apposito PINCODE. Questo consente di adempiereall’obbligo dell’invio telematico delle comunicazioni e dei versamenti (F24 e Mod. 770/S). Per questo, è necessario che il condominio sia munito di proprio conto corrente (bancario o postale).
L’amministratore di condominio che risulta in carica al 31 dicembre deve comunicare all’Anagrafe Tributaria l’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e i dati identificativi dei relativi fornitori, compilando il quadro AC del Modello UNICO.
Ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, il condominio non assume la qualifica di soggetto passivo d'imposta e non è tenuto a presentare altra dichiarazione se non quella in qualità di sostituto d'imposta (eventuale). Conseguentemente, gli immobili che costituiscono oggetto di proprietà comune e che sono imputabili ai partecipanti in proporzione ai millesimi di proprietà devono essere dichiarati dal singolo condomino, ma soltanto nel caso in cui la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare sia superiore a € 25,82.
Sugli immobili condominiali come i locali portineria, l’alloggio del portiere, l’autorimessa comune, i locali per l’assemblea, i locali destinati alla lavanderia, il locale per la caldaia e tutti i locali destinati ad ogni altro servizio comune, grava l’ICI.

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