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mercoledì 16 aprile 2014

Lastrici solari esclusivi: tutti responsabili ma non sempre.

Il lastrico solare dell’edificio soggetto al regime del condominio svolge la funzione di copertura del fabbricato anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito in uso esclusivo a uno dei condomini per cui all’obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo. Pertanto, dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dall’articolo 1126 c.c., vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, e il titolare della proprietà superficiaria o dell’uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo. (Tribunale di Roma, Sezione II, Sentenza 4 novembre 2010 n. 21713).

Tuttavia, quando i danni discendono non più da un difetto di manutenzione, ma da un vizio di costruzione (originario o in sede di ricostruzione) tollerato dal proprietario, il condominio non risponde di alcunché, gravando le spese unicamente a carico del proprietario esclusivo. (Cass. Civ. n. 2840/2013).


A cura del Centro Studi
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