"L'abbattimento di alberi condominiali, comportando la distruzione di un bene comune, deve considerarsi innovazione vietata ai sensi dell'art. 1120, 2º c. cod. civ. e che, in quanto tale, richiede l'unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio. La delibera a sola maggioranza che prevede lo sradicamento degli alberi condominiali é nulla e impugnabile in ogni tempo."
(Corte di Appello di Roma, sent. n. 478/2008)
“Per deliberare lo sradicamento degli alberi condominiali occorre l’unanimità dei partecipanti poiché i danni conseguenti al taglio degli alberi di alto fusto sono irreversibili."
(Cass. Pen. n. 24396/2005)
In ogni caso, per procedere al taglio di alberi di alto fusto, ancorché condominiali, occorre munirsi di autorizzazione comunale che viene rilasciata dietro perizia che attesta la necessità del taglio per ragioni di pericolo o per motivi legati alla salute della pianta. L'ufficio competente é l'ufficio verde o l’ufficio assetto del territorio. Questo può prevederlo apposito regolamento comunale.
Ovviamente, in tali casi, il taglio degli alberi si delibera a maggioranza.
A cura del Centro Studi
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Fonte: www.condominioelocazioni.it
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