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mercoledì 16 aprile 2014

Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea: occorre l’atto di citazione.

Le Sezioni Unite della Cassazione, componendo un contrasto interno alla Seconda Sezione, hanno affermato che le impugnazioni delle delibere dell'assemblea condominiale, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 163 cod. proc. civ., vanno proposte con citazione, non disciplinando l'art. 1137 cod. civ. la forma di tali impugnazioni.
Sentenza n. 8491 del 14 aprile 2011 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore E. Bucciante)

Questo intervento della S.C., munito di particolarissima importanza per via della decisione in sezioni unite, segna una definitiva interpretazione sulla necessità di impugnare le deliberazioni necessariamente con atto di citazione dinanzi al Tribunale.

Il termine perentorio dei 30 gg. previsto dall’art. 1137 c.c. deve quindi intendersi riferito alla data di deposito dell’atto di citazione in Cancelleria.

Ogni altra forma di impugnazione risulta quindi insufficiente (ricorso, racc.te all’amministratore ecc..) con la conseguenza che decorso infruttuosamente il termine, le delibere annullabili diventano inoppugnabili definitivamente.


A cura del Centro Studi
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