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mercoledì 16 aprile 2014

Deliberazioni sui criteri di ripartizione: per derogare alla ripartizione per millesimi occorre una convenzione.

E' nulla la delibera condominiale avente ad oggetto l'approvazione, a maggioranza dei condomini, della deliberazione condominiale relativa alla ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie per la strada comune. Orbene, la decisione gravata rientra tra quelle necessitanti l'approvazione all'unanimità laddove l'assemblea effettui una ripartizione delle spese relative alle parti comuni, in maniera differente dalla previsione contenuta nelle tabelle millesimali allegate al regolamento condominiale. (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere civile Sentenza 07.01.2010, n. 5).
In tema di assemblea, le attribuzioni dell'organo assembleare ex art. 1135 c.c. sono circoscritte alla verificazione ed all'applicazione in concreto dei criteri di ripartizione delle spese stabiliti dalla legge e non comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri medesimi, atteso che tali deroghe, venendo ad incidere sui diritti individuali del singolo condomino di concorrere nelle spese per le cose comuni dell'edificio condominiale in misura non superiore a quella dovuta per legge, possono conseguire soltanto ad una convenzione cui egli aderisca. Pertanto, sono affette da nullità, che può essere fatta valere anche da parte del condomino che le abbia votate, le delibere condominiali attraverso le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall'art. 1123 c.c. o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario per esse il consenso unanime dei condomini. (Tribunale Roma Sezione 5 Civile Sentenza del 5 novembre 2010, n. 21771).

Ancora una volta viene ribadito il principio secondo il quale per procedere alla deroga dei criteri di ripartizione del cod. civ. o del regolamento contrattuale sia necessario giungere ad una convenzione a cui necessariamente aderiscano tutti i condòmini partecipanti al condominio, no risultando sufficiente una semplice delibera assembleare.

E’ opportuno rilevare come, molto spesso, alcuni amministratori improvvisati, per accaparrarsi le simpatie di alcuni condòmini, procedano alla ripartizione del proprio compenso in parti uguali, “inducendo” gravemente l’assemblea ad adottare decisioni “nulle”, con tutte le possibili dannose conseguenze e con maggior danno per quanti avrebbero avuto diritto a pagare quote inferiori se determinate in proporzione ai valori millesimali, come legge vuole.

A cura del Centro Studi
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