LM franchising

Pagine

Benvenuti

Benvenuti nel blog ufficiale di LM franchising. In questo blog vengono postate notizie di interesse in materia di condominio e percorsi tematici. Sono ammessi commenti da parte di tutti gli utenti della rete. Buona navigazione.

mercoledì 16 aprile 2014

L’amministratore matura il diritto al compenso e ai rimborsi se presenta il consuntivo e fornisce la prova delle anticipazioni.

In tema di condominio negli edifici, poiché il credito per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del condominio si fonda, ex art. 1720 c.c., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, l’amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati. (Cassazione, Sez. II, 9 giugno 2010, n. 13878.)

Nel medesimo dispositivo, la S.C. ha altresì ribadito che:

- nell'ipotesi di mandato oneroso il diritto del mandatario al compenso e al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale (sentenza 28/4/1990 n. 3596);

- l'obbligo di rendiconto può legittimamente dirsi adempiuto quando il mandatario abbia fornito la relativa prova attraverso i necessari documenti giustificativi non soltanto della somma incassata (oltre che, se del caso, della qualità e della quantità dei frutti percetti) e dell'entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione ed al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde stabilire (anche in relazione ai fini da perseguire ed ai risultati raggiunti) se il suo operato si sia adeguato, o meno, a criteri di buona amministrazione (sentenza 23/11/2006 n. 24866);

Accade con frequenza, purtroppo, che l’amministratore uscente lamenti dei crediti verso il condominio per anticipazioni non meglio specificate o che pretendi il proprio compenso nonostante la mancata presentazione del rendiconto.

E’ appena il caso di sottolineare coma la Cassazione abbia ribadito che spetti quindi all’amministratore la prova del suo credito non essendo sufficiente al riguardo la mera approvazione di un bilancio consuntivo, occorrendo, invece, la prova documentale delle singole anticipazioni di cui si richiede il rimborso.

Questo anche in relazione al fatto che l’assemblea approva il bilancio consuntivo a mero scopo dichiarativo e giammai costitutivo, occorrendo al riguardo la prova documentale.

A cura del Centro Studi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessun commento:

Posta un commento