L'amministratore di condominio, anche se cessato dalla carica per scadenza del termine di cui all'art. 1129 c.c. o perché dimissionario, continua ad esercitare i suoi poteri, compresa la rappresentanza del condominio in giudizio, fino a che non sia validamente sostituito con la nomina di altro amministratore da parte dell'assemblea dei condomini. (Corte di Cassazione Sezione 2 civile Sentenza 15.02.2010, n. 3464).
Questo principio, consolidato e ormai univoco della Cassazione, si rivela di particolare importanza, specie con riguardo al comportamento di alcuni amministratori poco professionali che messi di fronte alle loro responsabilità o in assenza di competenza verso alcune questioni di difficile risoluzione, pensano, sbagliando, di potersela cavare semplicemente rassegnando le dimissioni.
La proroga d’ufficio della carica è altresì determinante rispetto a quei condòmini che pensano, sbagliando anch’essi, di potersi liberare del proprio amministratore con la semplice revoca, senza provvedere contestualmente alla nomina del successore.
A cura del Centro Studi
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Fonte: www.condominioelocazioni.it
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