Alcuni regolamenti di condominio (necessariamente contrattuali), spesso prevedono il divieto di destinare le singole unità esclusive a specifiche attività: scuole di ballo, gabinetti medici, ristoranti ecc…
Premesso che il divieto è pienamente legittimo poiché accettato nell’ambito dell’autonomia negoziale delle parti, tuttavia, spesso ricorre l’ipotesi di divieti non meglio specificati: attività contro la quiete pubblica, attività rumorose, attività ludiche, ecc.. Tutte ipotesi generiche sìche cercano di ricomprendere una indeterminata casistica.
A tale proposito, va ricordato coma la Cassazione, con sentenza n. 16832/2009 ha specifica che “le restrizioni alle facoltà, inerenti alla proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio di natura contrattuale devono essere formulate in modo espresso o comunque non equivoco, in modo da non lasciare alcun margine d’incertezza sul contenuto e sulla portata della relativa disposizione. I divieti e i limiti devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro, non suscettibile di dar luogo a incertezze e non possono quindi dar luogo a duna interpretazione estensiva delle relative norme”.
A cura del Centro Studi
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Fonte: www.condominioelocazioni.it
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