LM franchising

Pagine

Benvenuti

Benvenuti nel blog ufficiale di LM franchising. In questo blog vengono postate notizie di interesse in materia di condominio e percorsi tematici. Sono ammessi commenti da parte di tutti gli utenti della rete. Buona navigazione.

mercoledì 16 aprile 2014

Il costruttore non può riservarsi la redazione del regolamento.

La clausola contenuta nel rogito con la quale il costruttore-venditore si riserva la redazione del regolamento di condominio (spesso con tabelle millesimali incluse) è affetta da nullità (Cass. Civ. 8606/2014).

Accade spesso che il costruttore riesca a vendere la prima unità immobiliare ancor prima di disporre del regolamento con relative tabelle, che, non di rado, assume anche profili contrattuali che comprimono il diritto di proprietà dell’avente causa.

Va precisato come nei casi di volontà da parte del costruttore di munire l’edificio di regolamento questo può assumere validità esclusivamente in due modi:
· per allegazione, allegando lo stesso regolamento al rogito;
· per richiamo, attraverso una precisa identificazione del regolamento con riferimento ad un numero di trascrizione e/o registrazione presso un Pubblico Ufficio (Conservatoria/Ufficio del registro presso l’AdE).

A nulla può valere, dunque, l’ipotesi di una riserva da parte del costruttore a cui si aggiunge, spesso, anche l’accettazione da parte dell’avente causa.

La Suprema Corte, come già ribadito in altre circostanze, non poteva che limitarsi a dichiarare la nullità assoluta di una tale clausola. Infatti, una tale riserva costituirebbe un “imprecisato oggetto del mandato” in contrasto con la tipicità del contratto.

E’ appena il caso di ricordare come la clausola nulla sia improduttiva di effetti giuridici sia con riferimento all’atto principale che a quelli che da questa ne sono derivati e come la sentenza del Giudice sia meramente dichiarativa.


A cura del Centro Studi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

 Fonte: www.condominioelocazioni.it

Nessun commento:

Posta un commento