L’affissione nella bacheca dell’androne condominiale, da parte dell’amministratore, dell’informazione concernente le posizioni debitorie dei singoli condomini costituisce una indebita diffusione di dati, come tale illecita e fonte di responsabilità, ai sensi degli artt. 11 e 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali).
Ordinanza n. 186 del 4 gennaio 2011
(Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimj, Relatore A. Giusti)
Ove mai ve ne fosse ancora bisogno, va ricordato e precisato che oltre alle comunicazioni di morosità, costituisce violazione della privacy l’esposizione in bacheca di ogni altro dato personale dei condòmini.
Le comunicazioni, quindi, tra amministratore e condòmino devono avvenire con la massima discrezione e riservatezza. Tuttavia, va precisato che il condòmino, quale comproprietario e partecipante alla collettività condominiale, ha comunque il diritto di conoscere dall’amministratore i nominativi dei morosi, ma mai attraverso affissioni soggette al “pubblico giudizio”.
A cura del Centro Studi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fonte: www.condominioelocazioni.it
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