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mercoledì 16 aprile 2014

Nulle le sanzioni del regolamento che vanno oltre le previsioni dell’art. 70 disp. att. cod. civ..

“Per il generale divieto di autotutela nei rapporti privati, è nulla la clausola del regolamento di condominio che, superando l’eccezionale autorizzazione di cui all’art. 70 disp. att. cod. civ., preveda, per le infrazioni dei condomini (nella specie, parcheggio irregolare in area comune), sanzioni diverse da quella pecuniaria (nella specie, rimozione dell’autovettura).           Per il generale divieto di autotutela nei rapporti privati, è nulla la clausola del regolamento di condominio che, superando l’eccezionale autorizzazione di cui all’art. 70 disp. att. cod. civ., preveda, per le infrazioni dei condomini (nella specie, parcheggio irregolare in area comune), sanzioni diverse da quella pecuniaria (nella specie, rimozione dell’autovettura).”
(Cass. II sez. civ. n. 820, 16 gennaio 2014).


La Suprema Corte è tornata ad esprimersi sulla illegittimità delle sanzioni previste dai regolamenti di condominio che eccedono le già eccezionali previsioni dell’art. 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che si limitano a prevedere le sanzioni pecuniari per le violazioni al regolamento fino ad un massimo di € 200, e fino ad € 800 per i casi di recidiva.

Questa ulteriore precisazione, ci aiuta a comprendere definitivamente la nullità di sanzioni come la rimozione del veicolo, more, interessi o penali di sorta.

Gli unici margini di manovra in materia di sanzione restano quelli fissati dall’ordinamento al quale non è possibile derogare nemmeno attraverso un regolamento di tipo contrattuale, e sono la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 70 disp. att. c.c. e la sospensione dei servizi ad uso separato nei casi di morosità protratta per oltre un semestre.




A cura del Centro Studi
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