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mercoledì 16 aprile 2014

La sostituzione di una delibera impugnata con una nuova e legittima, determina la cessazione della materia del contendere.

In tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell’art. 2377 c.c. dettato in tema di società di capitali ma, per identità di ratio, applicabile anche in materia di condominio, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere. (Trib. Roma Sez. V, 25/11/2010).

In tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell’art. 2377 c.c. dettato in tema di società di capitali ma, per identità di ratio, applicabile anche in materia di condominio, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall1 assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la “cessazione della materia del contendere” (Cass. civile, 28 giugno 2004, n. 11961).

La giurisprudenza più recente conferma, quindi, come, in materia di condominio, qualora nelle more del giudizio di impugnazione l’assemblea dei condomini deliberi sui medesimi argomenti posti all’ordine del giorno di quella oggetto di impugnazione, ponendo in essere atti sostitutivi di quelli impugnati, l’annullamento non può più avere luogo e interviene la “cessazione della materia del contendere”, e senza che in detta causa possa inserirsi questione circa la legittimità della nuova deliberazione, trattandosi di ampliamento del thema decidendi.

Va quindi esaminato il merito solo ai fini della statuizione sulle spese di lite, secondo il criterio della soccombenza virtuale.


A cura del Centro Studi
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