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mercoledì 16 aprile 2014

Il DL 145/2013 “Destinazione Italia” è legge: le novità in materia di condominio e locazioni.

Il 19 febbraio 2014, il Senato ha approvato, in via definitiva, la conversione in legge del D.L. n. 145/2013 “Destinazione Italia”, modificando il testo originario a seguito di alcuni emendamenti. Queste le novità in materia di condominio e locazioni.

L'art. 1 del decreto, comma 7, apporta modifiche al D.Lgs. 19 agosto 2205, n. 192, art. 6, commi 3 e 3bis, prevedendo che nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o nei nuovi contratti di locazione di edifici o singole unità immobiliari soggetti a registrazione, è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica (APE) dell'edificio. Copia dell'APE deve essere altresì allegata all'atto, tranne che nei casi di locazione di singola unità immobiliare.

In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 18.000. Nei casi di locazione di singola u.i., la sanzione è da € 1.000 a € 4.000, ridotta alla metà per i casi di locazione non superiore ai tre anni di durata.

L'accertamento della violazione è fatto dalla Guardia di Finanza o direttamente dall'Agenzia delle Entrate in sede di registrazione dell'atto.

Per i contratti stipulati dallo scorso 6 giungo 2013 fino all'entrata in vigore del presente decreto, su richiesta di una delle parti, la stessa sanzione si applica in luogo della nullità precedentemente prevista.

L'art. 9 del Decreto sviluppo, apporta modifiche anche alla legge n. 220/2012 in materia di condominio.

Con regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia, saranno previsti i requisiti necessari per esercitare l'attività di formazione degli amministratori di condominio, nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica.

Con riferimento all’articolo 1120, secondo comma, n. 2, del codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, secondo il D.L., le parole «, per il contenimento del consumo energetico degli edifici» erano soppresse. IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE UN EMENDAMENTO HA ABROGATO QUESTA DISPOSIZIONE. L'ART. 1120 CC., DUNQUE, RESTA INVARIATO RISPETTO A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE N. 220/2012.

All’articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza» sono inserite le seguenti: «delle parti comuni dell’edificio». Questo significa che non sarà più necessario raccogliere dati relativi alle condizioni di sicurezza degli impianti di proprietà esclusiva.

All’articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti». Questo consente di appaltare lavori straordinari combinando la coincidenza tra acconti all'appaltatore per SAL e piano rateale dei versamenti dei condòmini.

All’articolo 70 delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «spese ordinarie» sono aggiunte le seguenti: «L’irrogazione della sanzione è deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice». Questo significa che la modifica al regolamento per rettificare le sanzioni già previste o inserirle, si adotta con il quorum previsto per l'approvazione del regolamento stesso.

A cura del Centro Studi
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