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mercoledì 16 aprile 2014

Privacy in condominio: le nuove disposizioni del Vademecum del Palazzo del Garante.

A seguito dell’entrata in vigore della L. n. 220/2012, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in data 10 ottobre u.s., è intervenuta con un proprio provvedimento (Vademecum il condominio e la privacy), teso a disciplinare meglio i rapporti di vita condominiale dal punto di vista della tutela della riservatezza.

Dal provvedimento, tra le altre cose, emerge in modo particolare che:

· l’amministratore può comunicare a terzi i dati dei condòmini solo se si tratta di creditori del condominio e previa richiesta;
· nel trattamento dei dati, l’amministratore non è tenuto ad adottare il DPS, ma opportune cautele di ordine generale;
· l’amministratore non può trattare i dati dei conduttori, salvo un preventivo consenso informato da questi sottoscritto;
· in assemblea non possono partecipare estranei al condominio;
· i conduttori possono partecipare all’assemblea esclusivamente nei casi previsti dalla legge n. 392/78;
· per videoregistrare la riunione condominiale, è necessario il preventivo consenso informato scritto da parte di tutti i partecipanti al condominio (anche se assenti all’assemblea);
· nella bacheca condominiale non possono essere affisse notizie contabili o su stati di morosità;
· il singolo condòmino può conoscere lo stato dei pagamenti degli altri condòmini;
· il singolo condòmino può ottenere copia dell’estratto conto condominiale solo attraverso l’amministratore  e non recandosi in banca;
· il singolo condòmino può installare sistemi privati di videosorveglianza, senza preventiva autorizzazione e senza l’affissione del previsto cartello informativo, a condizione che riprendano solo gli ingressi delle rispettive proprietà e non parti comuni come androni, pianerottoli, cortili ecc..;
· al sito condominiale non possono accedere i conduttori;
· il conduttore non può accedere a notizie inerenti la gestione condominiale.


A cura del Centro Studi
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