L’assemblea dei condòmini è l’organo sovrano del Condominio, ma limitatamente alle proprie attribuzioni ed ha competenza a deliberare sui seguenti argomenti:
· divisone di parti comuni e lo scioglimento del condominio – art. 1119 c.c. e 61 disp. att. c.c.;
· ogni tipo di innovazione – artt. 1120 e 1121 c.c. - ;
· la ricostruzione dell’edificio in caso di lieve perimento – art. 1128 c.c. - ;
· i maggiori poteri da conferire all’amministratore circa la sua rappresentanza del condominio – art. 1131 c.c.;
· la promozione – o resistenza – delle liti giudiziarie per le argomentazione che le competono e che esulano dalle attribuzioni e poteri dell’amministratore – art. 1131 c.c.;
· i provvedimenti presi dall’amministratore, su ricorso da parte dei condòmini – art. 1133 c.c.;
· la nomina, revoca e conferma dell’amministratore e sull’eventuale sua retribuzione – artt. 1129 e 1135 c.c.;
· il bilancio di previsione annuale delle spese e relativo progetto di riparto;
· il bilancio consuntivo di fine anno delle spese sostenute e sull’impiego del residuo attivo di gestione;
· le opere di manutenzione straordinaria dell’edificio;
· il regolamento di condominio (c.d. di tipo assembleare).
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