Lo status giuridico di “condòmino” lo si acquisisce in corrispondenza con l’esercizio di un diritto reale (di proprietà immobiliare), se pur con alcune sfumature, limitazioni e particolari meccanismi.
Assumono la qualità di “condòmino” il pieno proprietario, il nudo proprietario, l’usufruttuario, l’usuario, il comunista ordinario, il coniuge comproprietario, gli eredi pro indiviso, il tutore del minorenne proprietario, il tutore dell’interdetto e/o inabilitato, il curatore speciale del fallito, i genitori che esercitano l’usufrutto legale sui minori, l’amministratore di sostegno ove appositamente incaricato, il rappresentante legale delle persone giuridiche, il conduttore (limitatamente ad alcune situazioni).
Non assumono la qualità di condòmino il comodatario ed il superficiario. Il costruttore originario che si è riservato l’uso esclusivo del lastrico solare senza detenere altre unità immobiliari nel medesimo edificio, non riveste la qualità di condòmino.
Ogni tipologia di condòmino esercita le proprie attribuzioni in maniere più o meno diverse e spesso limitatamente solo ad alcuni argomenti.
Rientrano tra i diritti dei condòmini quello di partecipare all’assemblea, il diritto di voto e discussione, di delega, di dissenso rispetto alle liti giudiziarie, provvedere alle spese urgenti, impugnare le deliberazioni dell’assemblea ed il regolamento, impugnare i provvedimenti dell’amministratore, chiedere la revisione delle tabelle millesimali, richiedere l’assemblea congiuntamente ad altro collega, ricevere l’informativa sulla privacy dall’amministratore, accedere alla documentazione del condominio ed estrarre copie, convocare in proprio luogo il conduttore.
Tra i maggiori doveri, invece, ricordiamo quello di partecipare alle spese, la solidarietà nei pagamenti anche con il venditore/acquirente, quello di soccombere alle decisioni della maggioranza, rispettare il regolamento ed i provvedimenti presi dall’amministratore.
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