Il Condominio rappresenta una particolarissima forma di proprietà che si manifesta alla ricorrenza di due elementi.
L’elemento soggettivo è dato dalla presenza di almeno due distinti proprietari di esclusive unità immobiliari, collocate nel medesimo edificio.
L’elemento oggettivo è dato dalla presenza di parti comuni (fondazioni, scale, tetti …) la cui presenza è strettamente funzionale all’uso delle parti esclusive e sulle quali si genera una forma di comunione forzosa a cui partecipano i singoli proprietari.
Il Condominio è da considerarsi un ente di gestione, sprovvisto di personalità giuridica, ma munito di propria identità e titolarità fiscale.
L’ente “condominio” opera in rappresentanza e nell’interesse comune dei partecipanti, limitatamente all’amministrazione e al buon uso della cosa comune, senza interferire nei diritti autonomi di ciascun condòmino.
Si tratta di una situazione di diritto che si realizza attraverso il manifestarsi di precise condizioni, senza alcuna necessità di atti di tipo costituivo.
Il condominio non è un edificio in quanto tale , ma è la conseguenza di uno status quo che si determina ex lege a seguito del porre in essere di altri ed autonomi atti o negozi giuridici, come la compravendita. la donazione o la successione.
Pertanto, un edificio può o meno ricadere in una situazione di “condominialità” e questa condizione può anche variare.
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