Quando i condòmini sono più di quattro, la nomina dell’amministratore è obbligatoria. Se non provvede l’assemblea, la nomina viene fatta dall’A.G. anche su ricorso di un solo condòmino.
L’amministratore dura in carica un anno. E’ revocabile in ogni tempo, anche senza giusta causa, ma se l’assemblea non provvede alla nomina del nuovo, il vecchio amministratore, anche se revocato o dimissionario, resta comunque in carica per proroga d’ufficio, fino a quando non viene sostituito. Anche in proroga ad interim l’amministratore conserva pienamente tutte le sue attribuzioni.
Può essere revocato, per giusta causa e con ricorso all’autorità giudiziaria (in volontaria giurisdizione) quando sia stato convenuto in giudizio per un’azione concernente le parti comuni dell’edificio mediante una citazione o un provvedimento che abbia un contenuto che esorbita dalle sue attribuzioni ed egli non ne abbia informato immediatamente l’assemblea.
Può essere revocato anche quando per due anni non abbia presentato il rendiconto della sua gestione o quando sussistono fondati sospetti di gravi irregolarità nell’esecuzione dell’incarico. Sono ritenuti fondati sospetti di irregolarità il comportamento assunto dall’amministratore che si rifiuta di convocare l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore o quando fa affluire le somme versate dai condòmini sul proprio conto corrente in maniera da non permettere una chiara ed agevole analisi della situazione dei conti.
Ai sensi dell’art. 1136 c.c. le deliberazioni relative alla sua revoca ed alla sua nomina devono essere prese con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea ed almeno la metà del valore millesimale, sia in prima che in seconda convocazione.
L’amministratore deve:
· eseguire le deliberazioni dell’assemblea;
· curare l’osservanza del regolamento;
· disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia garantito il miglior godimento a tutti;
· riscuotere i contributi dai condòmini;
· erogare le spese occorrenti in materia di ordinaria amministrazione;
· compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio;
· curare la predisposizione del rendiconto della sua gestione alla fine di ciascun anno;
· rappresentare legalmente il condominio;
· adempiere agli obblighi fiscali;
· convocare l’assemblea dei condòmini;
· curare il rispetto delle norme tecniche degli impianti.
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