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giovedì 13 ottobre 2011

L’amministratore può agire con rivalsa sul costruttore per rovina e difetti dell’edificio autonomamente, senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea.

In tema di condominio negli edifici, l’azione di responsabilità contro l’appaltatore per difetti nella costruzione di un immobile prevista dall’art. 1669 del cod. civ., rientra tra gli atti conservativi di competenza dell’amministratore, ai sensi dell’art. 1130, n. 4 del cod. civ., e non necessita della preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea.
(Tribunale di Latina, sentenza n. 231 del 29 luglio 2011)

Il Tribunale di Latina conferma l’orientamento consolidato della Giurisprudenza e sostiene ancora una volta l’autonomia dell’amministratore nell’azione giudiziaria contro l’appaltatore per responsabilità extracontrattuale prevista dall’art. 1669 del cod. civ..

Questa ulteriore conferma, ci fornisce lo spunto per ricordare che:

- verso tali azioni giudiziarie attivate dall’amministratore non è possibile notificare alcun dissenso alla lite da parte dei singoli condòmini;

- la denunzia per difetto di costruzione va inoltrata all’appaltatore entro un anno dalla scoperta, a pena di decadenza;

- il diritto del condominio al risarcimento del danno si prescrive entro un anno dalla denunzia.

www.condominioelocazioni.it

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